Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 13 dicembre 2015 (S. Lucia)

 

 

Saldo 2015 per Imu e Tasi

Il 16 dicembre è l’ultimo giorno utile per versare il saldo Imu e Tasi 2015, ovvero la differenza tra l’importo dovuto per l’intero anno e quanto pagato a titolo di prima rata nel mese di giugno. Per determinarlo è necessario consultare la delibera adottata dall’ente municipale in ordine ad aliquote, esenzioni, detrazioni e quota a carico dell’inquilino. A tal uopo bisogna collegarsi al sito www.finanze.it sul riquadro “Delibere aliquote Imu e Tasi”.

Imu

La regola generale prevede che sono obbligati al versamento del tributo i proprietari di fabbricati (con la sola eccezione dell’abitazione principale non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), di aree fabbricabili e di terreni agricoli ubicati nel territorio dello Stato, tranne non sia prevista una specifica esenzione. Sono pertanto soggetti al pagamento dell’Imu i contribuenti che detengono tali beni in base ad un contratto di locazione finanziaria (leasing immobiliare), a concessione per le aree demaniali e se possiedono un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi. Non è invece soggetto al pagamento chi detiene l’immobile sulla base di un contratto di comodato, locazione o affitto e quindi il comodatario, il locatario o l’affittuario. Se più soggetti vantano sull’immobile un diritto reale di godimento o ne sono proprietari, l’Imu è dovuta da ciascuno di loro sulla base della propria quota di appartenenza. Per le unità immobiliari in multiproprietà il tributo va pagato dall’amministratore del condominio o della comunione.

Tasi

A versare l’imposta sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo fabbricati, compresa l’abitazione principale, e le aree fabbricali con l’esenzione dei soli terreni agricoli. Per abitazione principale, ai fini Tasi, s’intende l’unità immobiliare in cui il possessore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica. Se l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal titolare di un diritto reale, una parte della tassa sui servizi indivisibili compresa tra il 10% e il 30%, come stabilito dalla delibera dell’ente municipale, spetta al comodatario o all’inquilino titolare di un’autonoma obbligazione. Se nel regolamento comunale non è indicata la ripartizione a carico del detentore dell’immobile, resta la quota minima del 10%. Il tributo complessivo su cui applicare le due percentuali è determinato in riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale o del proprietario e poi suddiviso tra questo e l’occupante dell’unità immobiliare. Per le detenzioni di durata non superiore a sei mesi nel corso dell’anno, cosiddette detenzioni temporanee, la Tasi spetta per intero dal possessore e non anche dal comodatario o dall’inquilino.<<<<<

 

 

 

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