Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 11 ottobre 2015

 

 

Countdown per correggere il 730
 

Il contribuente che ha presentato il 730/2015 entro i termini previsti, 7 luglio ovvero 23 luglio per coloro che hanno fruito della proroga, ma poi si è accorto di aver commesso errori od omissioni nella predisposizione del modello la cui correzione o integrazione comporti un risultato a suo favore ha la possibilità di presentare, entro il 26 ottobre, il 730/2015 integrativo con l’accortezza di indicare il codice 1 nella casella presente nel frontespizio del modulo ed affidarlo ad un Caf o ad un professionista. Se, invece, il soggetto è diverso o l’assistenza è stata fornita dal sostituto d’imposta bisogna presentare l’intera documentazione, necessaria per il controllo di conformità. Il modello integrativo può essere utilizzato anche quando, per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria, il sostituto non è stato correttamente identificato. In tal caso, nell’apposita casella si deve riportare il codice 2 e la dichiarazione può essere integrata limitatamente al riquadro relativo ai soli dati del sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio, mentre i rimanenti dati devono essere i medesimi della dichiarazione originaria. Qualora il risultato contabile del 730 originario non è pervenuto al sostituto d’imposta per inesattezze nei dati indicati nel frontespizio relativamente al sostituto che deve effettuare il conguaglio, nella casella 730 integrativo bisogna inserire il codice 3. In tale ipotesi, la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione estiva. Se il modello 730/2015 originario era stato presentato autonomamente, possibilità offerta quest’anno dal debutto della dichiarazione precompilata, la dichiarazione integrativa deve essere presentata solo ad un Caf o ad un professionista abilitato. E’ sempre possibile, in alternativa, utilizzare il modello Unico attraverso la “Dichiarazione integrativa a favore”. Si ha tempo fino alla scadenza della presentazione del modello Unico del prossimo anno. Se, di contro, il contribuente che ha presentato il 730, si accorge di aver commesso errori che danno luogo ad un minor credito o ad una maggiore imposta per aver ad esempio omesso un reddito o averlo indicato parzialmente può rimediare con la presentazione del modello Unico 2015 entro la scadenza di Unico 2016 (dichiarazione integrativa) o con la presentazione dell’Unico 2015 entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello 730. Scegliendo la prima soluzione bisognerà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, interessi e sanzione ridotta (ravvedimento operoso). Per la seconda si dovrà invece versare il tributo e gli interessi, mentre le sanzioni verranno in seguito irrogate dall’Amministrazione finanziaria.<<<<<


 

 

Segnala questa pagina a un amico