Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 04 ottobre 2015

 

 

Le nuove regole sull’Ape
 

L’Ape è l’Attestato di Prestazione Energetica che certifica quanto consuma un immobile, ne racchiude le caratteristiche energetiche in riferimento al riscaldamento e al raffreddamento degli ambienti, alla produzione di acqua calda, alla tipologia degli impianti e degli infissi e all’eventuale presenza di fonti di energia rinnovabile. Le regole sull’Ape hanno però subito negli ultimi periodi non poche variazioni, generando confusione ed apprensione tra gli operatori. Procediamo con ordine soffermandoci sulle modifiche più importanti introdotte dai decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Dal 1° ottobre è entrato in vigore il nuovo Ape Unico 2015 che ha apportato le seguenti novità: 10 classi energetiche e non più 7, indicate con lettere che vanno dalla A alla G, con i primi quattro livelli tutti in A (da A4, massima efficienza, ad A1); oltre alla classe energetica, basata sull’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile, è indicata anche la prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro al netto del rendimento degli impianti presenti; istituzione della banca dati nazionale degli attestati (Siape) entro novanta giorni dall’entrata in vigore del nuovo Ape. Gli attestati di prestazione energetica, redatti anteriormente al 1° ottobre, mantengono ancora la propria validità. L’Ape ha una validità di dieci anni dal momento del rilascio, tranne nel caso in cui l’immobile sia stato sottoposto a ristrutturazione o riqualificazione che ne abbia modificato le prestazioni energetiche. In questo caso, bisognerà rifare un nuovo certificato. Va verificata la regolarità dei documenti sugli impianti termici mostrando al tecnico abilitato al rilascio, il libretto d’impianto ed il rapporto di controllo, allegato G o F, che dimostrino il rispetto della normativa vigente. Se questi documenti non sono esistenti o sono incompleti la validità dell’Ape è fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. Chi rilascia un’attestazione senza aver rispettato i criteri obbligatori previsti dalla legge è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro e con l’obbligo di segnalazione all’Ordine o al Collegio di appartenenza. Se l’Ape manca in edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni che ne hanno modificato le prestazioni sul piano energetico, il costruttore o il proprietario subiranno una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 3.000 ad un massimo di 18.000 euro. Se, invece, l’Attestato di Prestazione Energetica manca in un atto di compravendita o di locazione, l’atto resta valido, ma il venditore rischia l’irrogazione di una sanzione compresa tra 3.000 e 18.000 euro, mentre per il locatore la penalità va da 300 a 1.800 euro.<<<<<


 

 

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