Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 27 settembre 2015

 

 

Bonus fiscale nella “Buona Scuola”

Lo school bonus è una agevolazione prevista dall’articolo 1, commi da 145 a 149, della legge 13 luglio 2015 n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione”, cosiddetta “La Buona Scuola”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio. Questa novità fiscale consiste nella possibilità di ottenere uno “sconto” sotto forma di credito di imposta per i contribuenti che effettuano donazioni, ovvero erogazioni liberali in denaro, a favore degli istituti del sistema nazionale d’istruzione per realizzare nuove scuole, potenziare ed effettuare opere di manutenzione di quelle già esistenti e di aumentare l’occupabilità degli studenti. In particolare, tali contribuenti usufruiscono di un credito di imposta del 65% per le erogazioni liberali elargite nel 2015 e 2016, e del 50% per quelle che verranno erogate nel corso del 2017. Il bonus spetta alle persone fisiche che non svolgono attività d’impresa, alle imprese individuali, agli enti non commerciali, alle società di persone e di capitali. Il credito d’imposta non è cumulabile, per le medesime spese, con altre agevolazioni. In ordine ai versamenti è fissato un tetto massimo di 100mila euro annui. La normativa, per quanto concerne le modalità di utilizzo, stabilisce che il credito di imposta deve essere distribuito in tre quote annuali di pari importo. Così, ad esempio, l’erogazione nel 2015 di 1.000 euro, sarà utilizzabile negli anni 2016, 2017 e 2018 con un credito annuale di 217 euro (un terzo del 65% di 1.000). L’identica donazione effettuata nel 2017, sarà utilizzabile negli anni 2018, 2019 e 2020 con un credito annuale di 167 euro (un terzo del 50% di 1.000). Leggermente diverso è il caso previsto per i donatori titolari di reddito di impresa. L’erogazione liberale, ripartita nelle tre quote in tre anni, deve essere utilizzata solo in compensazione delle imposte attraverso l’impiego del modello F24. La norma istitutiva dello “school bonus” prevede inoltre che il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi quali Ires, Irpef e relative addizionali regionale e comunale, né del valore della produzione ai fini Irap. I contribuenti che intendono fruire dell’agevolazione fiscale del 65% e del 50% devono provvedere ad inviare specifica comunicazione telematica al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) con l’accortezza di indicare l’ammontare della somma erogata, la destinazione e l’utilizzo della donazione. Gli istituti scolastici del sistema nazionale che riceveranno le erogazioni liberali dovranno provvedere a dare pubblica comunicazione dell’ammontare delle somme percepite e della loro destinazione sul proprio sito web istituzionale e nel portale telematico del Miur alla sezione dedicata allo school bonus, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali.<<<<<


 

 

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