Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 20 settembre 2015

 

 

Acquisto casa con Fisco in agguato

Dal primo gennaio 2014 è stata notevolmente modificata la tassazione riguardante l’acquisto di un’unità immobiliare. La novità più rilevante concerne l’imposta di registro che rappresenta il principale tributo nei trasferimenti immobiliari. Sono previste due aliquote: 2% per l’acquisto della prima casa, a condizione che non sia accatastata come A/1 abitazione di tipo signorile, A/8 abitazioni in ville e A/9 castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici e 9% per tutte le altre tipologie di immobili. L’imposta di registro non può tuttavia essere versata con somme inferiori a 1.000 euro. Modificati anche gli importi riguardanti le imposte ipotecaria e catastale che versate congiuntamente all’imposta di registro, a prescindere dalla percentuale del 2 o del 9, sono dovute nella misura fissa di 50 euro cadauna. Se l’unità immobiliare è acquistata da un’impresa, un costruttore o da una società immobiliare, occorre versare l’Iva con l’aliquota ordinaria del 10% (ad eccezione degli immobili di lusso) e le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Dal 2014 la situazione è lievemente peggiorata: l’Iva, il tributo più pesante per l’acquirente è rimasto uguale, ma le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono aumentate passando così dalle precedenti 168 a 200 euro ciascuna. L’imposta di registro ha inoltre assimilato i tributi indiretti minori dovuti in sede di compravendite immobiliari quali imposta di bollo, tasse ipotecarie e tributi speciali catastali dovute per le formalità legate al rogito notarile come volture e trascrizioni nei registri immobiliari. Se l’unità immobiliare sarà concessa in locazione andranno inoltre versate le imposte sul reddito derivante dall’affitto o, in alternativa, l’imposta sostitutiva attraverso il nuovo istituto tributario della cedolare secca. Tra gli adempimenti a carico dei soggetti coinvolti nella compravendita immobiliare, vi è anche l’obbligo per ciascuna delle parti contraenti di dichiarare se è ricorsa alle prestazioni di un mediatore. In caso affermativo deve, nel rogito notarile, indicarne i dati identificativi, l’ammontare della spesa sostenuta per la prestazione oltre alle relative modalità di pagamento. Se la dichiarazione è omessa, incompleta o resa in modo non veritiera, si rischia una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 500 ad un massimo di 10mila euro con l’unità immobiliare sottoposta ad accertamento di valore. Se l’acquisto riguarda l’abitazione principale è previsto, in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi, un piccolo bonus fiscale. Il solo nuovo proprietario ha la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% delle spese di intermediazione sostenute, su un importo massimo di 1.000 euro. La detrazione massima è quindi pari 190 euro (il 19% di 1.000) anche se il compenso versato all’agenzia immobiliare eccede la soglia dei 1.000 euro.<<<<<


 

 

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