Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 12 luglio 2015

 

Dispositivi medici detraibili

 

Il Fisco concede il beneficio della detrazione d’imposta per i dispositivi medici purché nel rispetto della circolare 20/E del 13 maggio 2011 secondo la quale, la generica dicitura “dispositivo medico” sullo scontrino fiscale, non consente la detrazione della relativa spesa. Pertanto, l’importo potrà essere portato in detrazione solo se dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il nominativo del soggetto che sostiene la spesa o del destinatario del prodotto e la descrizione del dispositivo medico e che, inoltre, il contribuente sia in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto che la spesa è stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee. Per i dispositivi medici compresi nell’elenco allegato alla citata circolare quali apparecchio per aerosol, apparecchio per la misurazione della pressione, cerotti, siringhe, stampelle, cavigliere, materassi ortopedici e antidecubito, test di gravidanza eccetera il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è quindi sufficiente conservare, per ciascuna tipologia, la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto ha la marcatura CE. I dispositivi medici sono detraibili anche se l’acquisto avviene in erboristeria.

Macchina a ultrasuoni

Nella circolare 19/E del 1° giugno 2012 il Fisco ha espresso ulteriori chiarimenti in merito alla individuazione dei dispositivi medici che consentono la detrazione e le relative condizioni. Non rientrando la macchina a ultrasuoni nell’elenco dei dispositivi medici di uso più comune allegato alla circolare stessa, l’Agenzia delle Entrate ne consente la detrazione se dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il nominativo del soggetto che sostiene la spesa o del destinatario del prodotto e la descrizione del dispositivo medico e che il contribuente sia inoltre in grado di comprovare che il dispositivo medico è contrassegnato dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee. Il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere su di sé l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino fiscale e fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE”, con l’indicazione del numero della direttiva CE di riferimento per i dispositivi medici diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla circolare 20/E del 2011. In questo caso, il contribuente in possesso del documento di spesa con le suddette indicazioni, non ha l’obbligo della conservazione della documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato.<<<<<

 

 

 

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