Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica 21 giugno 2015

 

Imu e Tasi: ritardatari alla cassa

 

Chi ha saltato l’appuntamento del 16 giugno per versare l’acconto Imu e o Tasi per l’anno 2015 o si è accorto di aver sbagliato i conteggi e pagato meno del dovuto può rimediare tramite il ravvedimento operoso beneficiando, in tal modo, di una sensibile riduzione sulla prevista sanzione del 30%, la cui entità varia a seconda della tempistica con cui avviene il pagamento. Il ravvedimento operoso è l’istituto tributario con il quale il contribuente, che volontariamente ha deciso di rinviare il versamento o è consapevole di aver commesso errori o omissioni, può ancora mettersi in regola, entro limitati e circoscritti termini temporali, usufruendo di una consistente riduzione delle sanzioni amministrative. Lo spirito del ravvedimento operoso consente quindi di non punire estremamente le “dimenticanze” consentendo al contribuente resipiscente di pagare il dovuto con una sanzione rapportata ai soli giorni di ritardo a condizione che la violazione commessa non sia stata già constatata o che non siano iniziati ispezioni, verifiche, accessi o altre attività amministrative di accertamento, in cui l’interessato è venuto formalmente a conoscenza. Le possibilità a disposizione del contribuente per resettare i conti con l’Amministrazione comunale e sanare così l’imposta non versata alla scadenza del 16 giugno sono quattro: ravvedimento sprint, breve, intermedio e lungo. Il ravvedimento sprint consiste nell’applicazione dell’irrisoria sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, arrivando al 2,8% in caso di versamento effettuato l’ultimo giorno utile. Un’opportunità quindi da non sottovalutare considerato che la sanzione ordinaria del 30% per omesso, parziale o tardivo pagamento può essere notevolmente ridotta a condizione che il versamento non sia superiore a quattordici giorni dalla scadenza ordinaria, di conseguenza entro il 30 giugno. Il ravvedimento breve è invece utilizzabile dal quindicesimo fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza, quindi entro il 16 luglio, e richiede il pagamento di una sanzione del 3%. Nel ravvedimento intermedio, la regolarizzazione deve avvenire entro novanta giorni dalla scadenza, pertanto entro il 14 settembre. Ultima chance rimane il ravvedimento lungo, utilizzabile entro un anno dall’omissione, 16 giugno 2016, e in questo caso la sanzione è pari al 3,75%. Per perfezionare il ravvedimento oltre al tributo ed alla sanzione ridotta, sono dovuti anche gli interessi legali dello 0,5% annuo, da calcolare però su base giornaliera. Non vi sono codici tributo per identificare sanzioni ed interessi che verranno pertanto sommati all’Imu e o Tasi e versati congiuntamente con l’imposta utilizzando la delega di pagamento F24 o, in alternativa, il bollettino di conto corrente postale, con l’accortezza di barrare il riquadro “Rav” (ravvedimento) presente sul modulo e riportare 2015 come anno di riferimento.<<<<<

 

 

 

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