Imu e Tasi: un rimedio alle sviste

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.
 

E’ giunta l’ora di mettersi a posto con la propria coscienza se, per distrazione o “necessità”, avete saltato i versamenti del saldo Imu e/o Tasi scaduti il 16 dicembre. L’omesso, parziale o ritardato versamento del tributo è punito con l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% del dovuto a meno che non si utilizzi il ravvedimento operoso, una sorta di “minicondono” che consente di regolarizzare spontaneamente la violazione commessa. A tal uopo, il contribuente è tenuto ad effettuare un versamento comprensivo del tributo omesso con l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta e degli interessi legali dell’1% annuo calcolati per ogni giorno di ritardo (0,007% al giorno). Il beneficio derivante dalla riduzione delle sanzioni varia in funzione della tipologia di ravvedimento applicata e della tempestività con cui l’interessato intende procedere alla propria regolarizzazione. Le possibilità a disposizione del contribuente per sanare l’imposta sono tre: ravvedimento sprint, utilizzabile entro i quattordici giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento e con l’irrogazione di una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo; ravvedimento breve, utilizzabile dal quindicesimo al trentesimo giorno successivo alla scadenza e con l’applicazione di una sanzione del 3%; ravvedimento lungo, utilizzabile entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione, entro un anno dall’omissione o dall’errore, beneficiando della sanzione del 3,75%. L’impiego del ravvedimento operoso è consentito solo quando la violazione non è stata già constatata dall’ente impositore e notificata all’autore della stessa; non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche ed altre attività amministrative di accertamento quali notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti ed invio di questionari formalmente comunicate all’interessato o ai soggetti solidalmente obbligati. Indagini di altro genere, come quelle di natura penale, non sono di impedimento all’istituto tributario del ravvedimento operoso. Il versamento, arrotondato all’unità di euro, deve essere effettuato utilizzando la delega di pagamento F24. Nella compilazione del modello occorre però rispettare alcune regole. Innanzitutto, dopo aver barrato la casella “Saldo”, nello spazio “Codice ente/codice comune”, va indicato il codice catastale dell’ente municipale in cui è ubicata l’unità immobiliare e nel campo “Anno di riferimento”, l’anno 2014. Diversamente dalla regola generale, la sanzione e gli interessi si versano cumulativamente all’imposta utilizzando lo stesso codice tributo. Bisogna, infine, barrare la casella “Ravv”, ravvedimento, che rappresenta l’unico modo per comunicare all’ente locale che si è riparato all’errore.<<<<<

 

Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria” del  28/12/2014




 

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