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CEDOLARE SECCA, PIÙ PRO CHE CONTRO
 

 

La cedolare secca è la possibilità per i proprietari di unità immobiliari a destinazione abitativa, concesse in locazione, di scegliere un regime di tassazione alternativo all’Irpef applicando un’aliquota fissa sull’intero canone annuo del 21% o del 15% per i soli contratti a canone concordato attraverso accordi locali tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini. Vi è quindi l’opportunità di non far confluire i redditi derivanti dalle locazioni all’interno del proprio reddito complessivo, con il rischio di sottoporli ad una tassazione più elevata considerato che l’Irpef è una imposta progressiva a scaglioni di reddito e che maggiore sarà il reddito dichiarato al Fisco più elevate saranno le imposte da pagare ma, invece, di applicare al canone percepito dalla locazione una imposta sostitutiva con una aliquota fissa (21% o 15%) evitando, inoltre, il pagamento delle addizionali regionali, comunali, l’imposta di registro e di bollo. Il prelievo del 15% si applica già ai redditi del 2013, prima tassati al 19%. Inoltre, sempre dal 2013, è più pesante la tassazione Irpef ordinaria sulle locazioni considerato che è stato ridotto lo “sconto”, c.d. deduzione forfetaria, e quindi l’imposta grava in misura maggiore rispetto agli anni precedenti. Ciò comporta, già dalla prossima dichiarazione dei redditi, di pagare l’Irpef sul 95% del canone “libero”, anziché sull’85% come avveniva fino al 2012, e sul 66,5% di quello concordato anziché sul 59,5%. La cedolare secca diventa perciò più conveniente portando non pochi risparmi su tutti i proprietari. L’istituto tributario interessa solo l’immobile concesso in locazione ad uso abitativo e quindi compreso nelle categorie catastali che vanno da A/1 ad A/11 unitamente alle eventuali pertinenze locate insieme all’appartamento, ma con la sola esclusione degli uffici e quindi della categoria A/10 oltre a negozi, magazzini e tutti gli altri immobili non abitativi. Il locatore che opta per la cedolare secca deve darne preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata indicando la rinuncia agli aumenti del canone previsti dal contratto, inclusi quelli Istat. Il mancato invio rende inefficace l’opzione. La raccomandata non è necessaria per i nuovi contratti, se l’opzione per la cedolare e la rinuncia agli aggiornamenti del canone sono già indicati nel contratto. Al di là dei vantaggi, l’opzione va tuttavia ponderata con particolare attenzione perché non sempre si tratta di un’opportunità favorevole considerato che, in primo luogo, si rinuncia per tutta la durata del contratto agli aumenti del canone. Quindi, per scoprirne la convenienza, occorre calcolare quanto si paga di Irpef e quanto si può risparmiare sfruttando gli “sconti” del Fisco. Chi, infatti, fruisce di detrazioni per familiari a carico o per rilevanti spese mediche, di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico o di elevati oneri deducibili, deve verificare se, escludendo dal reddito complessivo l’affitto soggetto alla cedolare secca, non perda in tutto o in parte il diritto a fruire di tali sconti.<<<<<

 

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria” del 2/3/2014

 

 

 

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Piazza Scala - marzo 2014