Cosenza, veduta del Centro Storico

 

 

LOCAZIONI, L’APE PUNGE MENO

 

L’Ape è il nuovo attestato di prestazione energetica che certifica quanto consuma un immobile, ne racchiude le caratteristiche energetiche in riferimento al riscaldamento e al raffreddamento degli ambienti, alla produzione di acqua calda, alla tipologia degli impianti e degli infissi e all’eventuale presenza di fonti di energia rinnovabile. Le regole sull’Ape hanno però subito negli ultimi periodi non poche modifiche, generando confusione ed apprensione tra gli operatori. Procediamo quindi con ordine, in ossequio alla recente normativa, comma VII articolo 1 del decreto legge 145 “Destinazione Italia” del 23 dicembre scorso, attraverso la seguente casistica. Ai contratti di compravendita e agli altri atti traslativi a titolo oneroso di immobili, l’Ape deve essere allegato e l’acquirente deve dichiarare di aver ricevuto le prescritte informazioni sulla prestazione energetica del bene acquistato, a pena dell’applicazione di una sanzione pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro. Nella donazione, l’Ape non va allegato, ed il donatario non deve dichiarare né di averlo ricevuto né di aver ottenuto delucidazioni sulla prestazione energetica dell’immobile stesso. Nella locazione di intero edificio, l’Ape deve essere invece allegato ed il conduttore deve dichiarare di aver ricevuto le prescritte informazioni sulla prestazione energetica dell’edificio, a pena di una sanzione da 1.000 a 4.000 euro in caso di mancata allegazione. Diversamente, nelle locazione di singole unità immobiliari, l’Ape non va allegato, ma l’unità immobiliare ne va dotata e il conduttore deve dichiarare di averlo ricevuto e di aver altresì ottenuto tutte le informazioni sulla prestazione energetica dell’immobile locato. A tal uopo, è sufficiente inserire nel contratto una clausola con cui l’interessato dichiara di aver ricevuto tutte le necessarie informazioni, senza specificare nel dettaglio la tipologia e la qualità delle stesse, oltre alla documentazione riguardante la prestazione energetica del bene appigionato. Nell’ipotesi di mancata dichiarazione all’interno del contratto, è comminata una sanzione da 1.000 a 4.000 euro da ridurre alla metà per le locazioni di durata inferiore a tre anni. L’obbligo riguarda solo i contratti che si stipulano per la prima volta con la sola esclusione delle proroghe, delle cessioni, delle successioni dei contratti e casi similari. Restano inoltre esclusi dall’obbligo anche i nuovi contratti non soggetti a registrazione, quelli cioè con durata non superiore complessivamente a trenta giorni all’anno. Tuttavia, a prescindere dall’obbligo di informazione e consegna, non viene meno il dovere del proprietario di dotare il proprio immobile dell’Ape che continua ad essere previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 192 del 2005 e la cui mancanza è sanzionata da 300 a 1.800 euro. Infine, gli annunci di vendita o di affitto devono riportare i due parametri che contiene l’Ape cioè l’indice di prestazione energetica (Ipe) e la classe energetica (dalla a alla g) dell’unità immobiliare.<<<<<

 

Consulenza fiscale di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria” del  9/2/201

 

 

 

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Piazza Scala - febbraio 2014