A cura di Santino De Marco - Cosenza



 

Il 16 dicembre bisogna versare il saldo dell’Imu e della Tasi. Una doppietta per i comuni che dal prossimo anno potrebbe essere cancellata dall’introduzione di un’unica imposta, la local tax, che se non altro eviterà confusione e complicazioni nell’esecuzione dei conteggi. L’Imu non è più dovuta sull’abitazione principale, cioè l’unità immobiliare ad uso abitativo nella quale il contribuente e il suo nucleo familiare abitualmente dimorano e riedono anagraficamente, oltre alle relative pertinenze quali autorimessa, locale di deposito e soffitta nei limiti di una per ciascuna categoria catastale, rispettivamente C/2, C/6 e C/7. Va, al contrario, pagata per le abitazioni principali di maggior pregio cioè case signorili, ville e castelli. L’imposta si versa inoltre per immobili commerciali ed industriali, negozi, uffici, capannoni e per tutte le unità immobiliari tenute a disposizione come seconde case, e per quelle concesse in locazione o sfitte. L’Imu va versata anche dalle società per gli immobili posseduti, anche se utilizzati nell’esercizio della propria attività, con la sola esclusione degli immobili merce destinati alla vendita. L’imposta va inoltre pagata sui fabbricati concessi in uso gratuito a figli e parenti di primo grado, salvo il caso in cui il comune li abbia assimilati all’abitazione principale. Il versamento spetta anche ai titolari di un diritto reale di godimento quali usufruttuario o chi ha il diritto di abitazione, uso, enfiteusi e di superficie. La Tasi invece è dovuta su tutti gli immobili quali abitazioni, magazzini, negozi ed uffici oltre all’abitazione principale ed alle pertinenze. Eliminata la detrazione fissa di 200 euro, vi è la facoltà del comune di stabilire delle decurtazioni per ridurre l’imposta. Tutti gli enti municipali, infatti, hanno previsto detrazioni specifiche per la Tasi sull’abitazione principale, che possono variare in base alla rendita catastale, al reddito Isee dei proprietari, al numero dei figli o in riferimento a qualunque altro parametro, considerato che il Fisco ha lasciato gli enti locali liberi di decidere. Libera scelta da parte del comune anche per la quota di Tasi dovuta dai chi abita nell’immobile quando non si tratta del proprietario. Per le abitazioni date in locazione o in comodato, una quota della imposta variabile dal 10% al 30%, a seconda delle decisioni adottate dal comune, è a carico dell’occupante. Pertanto la Tasi è un tributo che coinvolge sia il proprietario sia l’inquilino, ciascuno con un proprio obbligo nei confronti dell’ente locale. In altri termini, se l’occupante non dovesse versare la quota di sua spettanza, l’importo non potrà essere richiesto al proprietario, e viceversa, considerato che ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. Anche i pagamenti devono essere eseguiti separatamente attraverso due distinti modelli F24, uno dal proprietario e l’altro dall’occupante.<<<<< 

 

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.
Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria” del 7/12/2014.


 

 

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Piazza Scala - dicembre 2014