Cosenza, veduta del Centro Storico

 

 

E’ tempo di acconto Irpef

 

Come ogni anno ritorna, con la consueta ineffabile puntualità, l’appuntamento con l’acconto novembrino. Il contribuente, ancora una volta, deve mettere mano al portafogli, e versare la seconda o unica rata Irpef entro il prossimo 30 novembre. Considerato però che quest’anno il termine ordinario cade di domenica, il pagamento slitta al 1° dicembre che rappresenta l’ultimo giorno utile per versare l’acconto. Chi ha compilato il modello 730 non deve effettuare alcun calcolo. L’imposta infatti, è trattenuta, se dovuta, da chi presta l’assistenza fiscale direttamente dalla busta paga o dal rateo di pensione del mese di novembre. L’acconto Irpef solitamente si paga in due rate. La prima, pari al 40%, si versa nel periodo estivo, mentre la seconda, per il restante 60% è in scadenza a fine mese. Quest’anno, nella stragrande maggioranza dei casi, il calcolo è molto semplice poiché l’importo da pagare è già indicato nell’Unico 2014. Infatti, per la prima volta, nel Quadro RN “Determinazione dell’Irpef” è presente il rigo RN61 in cui doveva essere riportato l’acconto Irpef calcolato per l’anno 2014. In particolare, nella colonna 1 del rigo RN61 vi è l’importo dovuto a titolo di prima rata di acconto Irpef che si doveva pagare a giugno o luglio scorso, mentre nella colonna 2 è riportato l’importo della seconda o unica rata di acconto. Se il rigo RN61 è in bianco, nessun acconto è dovuto. Chi ha rideterminato l’acconto Irpef 2014 o si appresta a farlo in questa circostanza, poiché prevede una minore Irpef da dichiarare nella prossima denuncia fiscale per effetto, ad esempio, di minori redditi percepiti nell’anno in corso, può non pagare o versare minori importi, a prescindere da quanto riportato nel rigo RN61 del modello Unico 2014. E’ invece esonerato dal versamento dell’acconto chi da quest’anno ha iniziato una nuova attività, considerato che le imposte sui redditi del 2014 si pagheranno con la prossima dichiarazione; i dipendenti e i pensionati che nel 2013 avevano soltanto redditi da dipendenti o assimilati e che nel 2014 hanno percepito altri redditi quali, ad esempio, acquisto di un immobile, dividendi eccetera verseranno l’imposta dovuta nel 2015; gli eredi della persona deceduta, ovviamente per i soli redditi del defunto. Per quanto invece riguarda il versamento, i titolari di partita Iva devono effettuare il pagamento a mezzo del modello F24 esclusivamente con modalità telematiche. I contribuenti non possessori di partita Iva possono, invece, impiegare l’F24 cartaceo, da presentare presso un qualsiasi istituto di credito o ufficio postale, solo se il totale da versare non eccede 1.000 euro e senza alcuna compensazione. Se il limite viene superato bisogna necessariamente utilizzare i servizi telematici delle banche, home banking, o dell’Agenzia delle Entrate. <<<<<

 

 

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.
Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria” del 16/11/2014.

 

 

 

 

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Piazza Scala - novembre 2014