Cosenza, veduta del Centro Storico

 

 

Rent to buy e ristrutturazione

 

La stretta del credito e la crisi del mercato immobiliare danno luogo a nuove formule di acquisto. La più attraente per chi intende comprare un appartamento, ma manca di sufficiente liquidità e fatica ad ottenere la concessione di un mutuo, è quella dell’affitto con riscatto o “rent to buy”. E’ un nuovo tipo di contratto che presenta elementi tipici sia della locazione sia della compravendita. Analogamente all’affitto, il conduttore utilizza l’appartamento versando il canone ma con il preciso accordo che entro un dato termine, stabilito dalle parti, gli verrà trasferita come nella compravendita, la piena proprietà dell’unità immobiliare sottraendo dal prezzo di acquisto parte delle mensilità già versate. In particolare, il locatario versa al proprietario un acconto, in media il 6% del prezzo di compravendita, che deve intendersi come pattuito al momento dell’accordo. Metà dell’importo versato ogni mese dall’inquilino non è considerato locazione, ma accantonato in un fondo che al termine ammonterà al 15%. Al momento della stipula del rogito notarile l’affittuario verserà il restante 85% dell’importo dovuto. Il “rent to buy” può però nascondere delle insidie che è bene affrontarle con l’ausilio di un professionista.


Spese di ristrutturazione
L’Agenzia delle Entrate specifica che i coniugi proprietari di un’unità immobiliare, soggetto a ristrutturazione, che hanno sostenuto spese con fatture e bonifici riportanti il nominativo di un solo soggetto, affinché possano ripartire in dichiarazione dei redditi la prevista detrazione è necessaria l’annotazione sulla documentazione della percentuale di spesa sostenuta ed effettuata già a decorrere dal primo anno di utilizzo del bonus fiscale.


Scadenza modello Iva TR
I contribuenti che intendono chiedere l’Iva trimestrale a rimborso o utilizzare il credito in compensazione devono presentare, entro il prossimo 31 ottobre, il modello Iva TR. Si può chiedere il rimborso o la compensazione per importi superiori a 2.582,28 euro se il soggetto interessato si trova in una delle seguenti condizioni: vi sono state operazioni non imponibili per un importo superiore al 25% di quelle effettuate; sono stati acquistati beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 degli acquisti imponibili del trimestre; sono state effettuate operazioni attive con un’aliquota media inferiore a quella sugli acquisti; vi è presenza di rappresentanza fiscale o di identificazione diretta; sono state effettuate operazioni nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le stesse operazioni effettuate.<<<<<
 

 Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.
Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria” del 26/10/2014.
 

 

 

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