Cosenza, veduta del Centro Storico

 

 

Locazioni: i nuovi codici tributo

 

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 24 gennaio scorso ha istituito i nuovi codici tributo da utilizzare, con decorrenza primo febbraio 2014, per il versamento dell’imposta di registro dei contratti di locazione e adempimenti connessi, in luogo della delega di pagamento F23. I codici tributo devono essere impiegati nel nuovo modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (abbreviato come F24 Elide), da non confondere con quello ordinario, che permette di pagare con un solo modulo l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le sanzioni e gli interessi relativi alla registrazione dei contratti di affitto di beni immobili. La nuova modalità di versamento, unitamente alla realizzazione della nuova procedura di registrazione dei contratti di locazione di beni immobili (RLI), rappresenta una notevole semplificazione fiscale e burocratica per i proprietari di unità immobiliari. L’estensione delle funzioni di versamento con l’utilizzo del modello F24 è stata stabilita dal provvedimento emesso del direttore dell’Agenzia delle Entrate il 3 gennaio scorso. I codici tributo sono i seguenti: “1500” Imposta di registro per prima registrazione (invece che 115T modello F23); “1501” Imposta di registro per annualità successive (invece che 112T modello F23); “1502” Imposta di registro per cessioni del contratto (invece che 110T modello F23); “1503” Imposta di registro per risoluzioni del contratto (invece che 113T modello F23); “1504” Imposta di registro per proroghe del contratto (invece che 114T modello F23) “1505” Imposta di bollo; “1506” Tributi speciali e compensi; “1507” Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione (invece che 671T modello F23); “1508” Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione; “1509” Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi; “1510” Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi. Per identificare l’altro contraente della locazione, è stato istituto il codice “63” che deve essere riportato unitamente al codice fiscale della controparte nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” della sezione “Contribuente”, dove devono essere inoltre trascritti i dati anagrafici ed il codice fiscale di chi effettua il pagamento. Per versare gli importi dovuti a seguito di avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, relativi alle stesse locazioni immobiliari, i codici tributo sono: “A135” imposta di registro omessa; “A136” imposta di bollo omessa; “A137” sanzioni; “A138” interessi. I nuovi codici tributo sono riservati esclusivamente al modello F24 Elide, che può essere utilizzato in alternativa al modello F23 fino al 31 dicembre 2014. A partire dal 2015 i versamenti dovranno obbligatoriamente essere eseguiti con l’impiego della sola delega di pagamento F24 Elide.<<<<<

 

Consulenza fiscale di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista

Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria” del 2/2/2014”

 

 

 

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Piazza Scala - febbraio 2014