Cosenza, veduta del Centro Storico

 

 

Tasi: al via la prima rata

 

 

Il 16 ottobre scade il termine per il versamento dell’acconto Tasi. L’imposta è dovuta su tutti i fabbricati e quindi sull’abitazione principale e relative pertinenze, esenti ai fini Imu, appartamenti, uffici, negozi ed aree edificabili (con la sola esclusione dei terreni agricoli) salvo che il singolo comune non li abbia esentati in quanto già soggetti ad Imu. La scadenza del 16 ottobre non interessa i soli contribuenti residenti nei comuni che entro il 23 maggio avevano provveduto ad approvare le delibere, pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 31 maggio, nelle quali venivano stabilite le aliquote e tutti gli elementi indispensabili per l’esatto computo dell’imposta da versare entro il 16 giugno, anche se poi saranno chiamati al pagamento del saldo della Tasi entro giorno 16 del mese di dicembre. La scadenza del 16 ottobre riguarda, invece, tutti i residenti nei comuni in cui le aliquote Tasi sono state approvate nel periodo compreso tra lo scorso mese di giugno e il 10 settembre. Per quanto concerne invece i residenti dei comuni, che non sono riusciti a deliberare sulle aliquote Tasi neanche entro quest’ultima data, è previsto il pagamento in unica soluzione (acconto e saldo) entro il termine ultimo del 16 dicembre prossimo, calcolando l’imposta con l’aliquota standard dell’1 per mille. Per verificare se la delibera del proprio comune è pubblicata bisogna consultare il sito dell’ente locale o cliccare www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm  e prestare particolare attenzione alla “data pubblicazione” per venire così a conoscenza della scadenza effettiva. La Tasi è dovuta dai proprietari di immobili o dai titolari di un diritto reale di godimento quali il coniuge superstite sulla casa familiare che ha un diritto di abitazione, l’usufruttuario ecc. In caso di immobile locato o concesso in comodato, una quota della Tasi tra il 10% e il 30% è a carico dell’occupante. E’ l’ente municipale a stabilire quanto competerà a chi è in affitto e, nel silenzio del comune, si applicherà la quota del 10%, salvo il caso in cui l’ente locale non abbia azzerato la Tasi sugli immobili concessi in locazione o in comodato. Se il locatario non paga la responsabilità ricade solo su di lui, considerato che ognuno è titolare di una autonoma obbligazione tributaria. Il proprietario non può versare l’imposta per intero e poi chiedere al conduttore di risarcirlo, analogamente l’inquilino non deve anticipare il pagamento. Nel caso di più possessori o detentori questi sono tenuti in solido all’adempimento dell’obbligazione tributaria. Il versamento effettuato, in base alle singole quote di possesso o di detenzione, è considerato regolare se la somma dei versamenti è pari all’ammontare dell’imposta dovuta.<<<<<

 

 

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria” del 5/10/2014.

 

 

 

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