Cosenza, veduta del Centro Storico

 

 

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista

VARIE DI NATURA FISCALE
(articoli pubblicati nei giorni 24, 17, 10 e 3/8/2014)
 

 

1.    Le adozioni inteneriscono il Fisco

Il desiderio di volere adottare un bambino è una scelta particolare e delicata. L’adozione non è “un’opera buona” e non si risolve neanche con un appello al buon cuore. E’, invece, un libero e responsabile atto d’amore verso una creatura che, in quanto tale, esige il riconoscimento di un bisogno e di un diritto fondamentale: avere una mamma ed un papà ed essere protetta ed amata da entrambi! La procedura di adozione di un bambino straniero è difficoltosa e complessa. Un interminabile malloppo di certificati, da presentare al Tribunale dei minorenni per il rilascio del decreto di idoneità all’adozione internazionale, dà il via agli aspiranti genitori di rivolgersi ad un ente autorizzato che, una volta scelto, invia alla coppia l’elenco dei documenti necessari per mettersi in lista d’attesa. Se, dunque, avete adottato un bambino, avete innegabilmente compiuto un bel atto di generosità ed umanità. Anche il Fisco, poco incline a slanci di magnanimità e bontà, quasi a testimoniare la nobiltà del gesto, vi viene incontro. I genitori possono infatti dedurre dal reddito complessivo il 50% delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di adozione di minori stranieri dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è necessario avere acquisito lo status di genitore adottivo e che è possibile fruire della deduzione a prescindere dalla effettiva conclusione della procedura di adozione ed indipendentemente dall’esito della stessa. L’ente preposto dovrà quindi assistere i coniugi nello svolgimento delle relative pratiche burocratiche e certificare i costi sostenuti per l’adozione. In ordine alla tipologia delle spese certificabili o documentabili il Fisco ha ulteriormente precisato che vengono ammessi in deduzione anche i costi sostenuti per la legalizzazione dei documenti, la traduzione degli stessi, la richiesta di visti, i trasferimenti, il soggiorno (albergo, ristorante, ecc.) oltre alla quota associativa da versare all’ente. Sono pertanto deducibili tutte le spese documentate e finalizzate all’adozione del minore con l’avvertenza che, se tali spese sono state sostenute in valuta estera, devono essere convertite in euro secondo le disposizioni contenute nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in base alle quale le spese e gli oneri in valuta estera vengono valutate secondo il cambio del giorno in cui sono state percepite o sostenute o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono state percepite o sostenute. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre ribadito che le spese per le relazioni e gli incontri post-adottivi, considerato che non costituiscono parte della procedura di adozione, non sono deducibili. Analogamente, per l’affidamento dei minori e per le adozioni a distanza, non è prevista alcun tipo di agevolazione fiscale.<<<<< 

“il Quotidiano della Calabria 24/8/2014” 

 

2.    Un vademecum sulle locazioni

Registrare un contratto di locazione può rivelarsi un vero e proprio labirinto di regole: compilazione della modulistica, versamento delle imposte ed eventuale opzione al regime agevolato della cedolare secca. A mettere un po’ di chiarezza interviene l’Agenzia delle Entrate attraverso un’apposita guida. Una rassegna completa delle ultime novità e di tutte le informazioni utili per registrare un contratto di locazione e correggere eventuali errori. Il vademecum dal titolo “Fisco e Casa: le locazioni” è già disponibile sul sito internet all’indirizzo www.agenziaentrate.it, nella sezione guide fiscali. Vengono riportati i codici tributo da utilizzare per versare le imposte di registro, di bollo, sanzioni ed interessi. Un capitolo specifico è dedicato alla registrazione attraverso l’opzione al nuovo istituto tributario della cedolare secca che, mediante il versamento di un’imposta fissa, permette di non pagare oltre all’Irpef e alle sue addizionali, anche l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe. Nella guida vengono dettagliatamente illustrati tutti i passaggi per effettuare la registrazione dei contratti di locazione negli uffici del Fisco. Operazioni che possono essere anche eseguite telematicamente in modo semplice e veloce, senza recarsi né all’Agenzia delle Entrate né presso gli istituti di credito o gli uffici postali per il versamento delle imposte. A tal uopo, l’Agenzia mette gratuitamente a disposizione del contribuente il software occorrente per potersi autenticare sul sito, inserendo le credenziali di accesso ai servizi web (Fisconline o Entratel). Il software e l’applicazione web consentono di trasmettere anche la copia del contratto e di effettuare i versamenti per la registrazione, proroga, cessione ed altro mediante addebito su conto corrente. Nei contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione va inserita una clausola con la quale il conduttore dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione sull’Ape, l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, comprensiva dell’attestato stesso. Una copia deve essere allegata al contratto, ad eccezione dei casi di locazione di singole unità immobiliari. Il vademecum si sofferma inoltre sugli errori o dimenticanze, come l’omessa o tardiva registrazione del contratto di locazione e dell’imposta di registro, oltre  all’occultamento del corrispettivo. Infrazioni, per le quali, è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa. Non ultimo, la guida approfondisce l’istituto tributario del ravvedimento operoso, una sorta di “condono no stop” entro limitati e circoscritti termini temporali, che consente al contribuente di regolarizzare la propria posizione, rimediando spontaneamente alle violazioni commesse, attraverso l’applicazione di sanzioni ridotte.<<<<<            

“il Quotidiano della Calabria 17/8/2014” 

3.    In arrivo lettere dal Fisco

Anche quest’anno sono in arrivo lettere da parte dell’Agenzia delle Entrate che, a puro titolo informativo, comunicano ai destinatari che le spese sostenute nel corso del 2012 risultano apparentemente incompatibili con i redditi dichiarati. L’obiettivo è di incutere timore al contribuente per un possibile accertamento e, di conseguenza, provvedere a dichiarare entrate più elevate nell’Unico 2014, redditi 2013, con la possibilità di modificare anche l’Unico 2013, redditi 2012, attraverso la presentazione della dichiarazione integrativa entro il 30 settembre 2014. Un vero e proprio monito nei confronti di potenziali evasori a controllare la propria denuncia fiscale con particolare attenzione. La missiva sta arrivando a coloro che, in base ad un controllo incrociato con le informazioni ottenute dalle banche e i dati in possesso del Fisco, risultino avere delle incompatibilità sulla dichiarazione dei redditi o hanno un tenore di vita più elevato rispetto a quanto dichiarato. A tal uopo, è allegato un prospetto che riporta la natura di alcune spese quali acquisti di autovetture, immobili, sottoscrizione di polizze assicurative, contratti di leasing e spese per lavoro domestico senza però l’indicazione degli importi sostenuti. E’ necessario quindi valutare la propria situazione e scegliere se ravvedersi. Il contribuente può segnalare errori all’Agenzia delle Entrate con una mail o con una telefonata. In particolare, se l’incongruenza è dovuta ad un errore di calcolo, si può inviare una mail all’indirizzo dc.acc.commsint@agenziaentrate.it o contattare il numero 848.800.444. Il Fisco consiglia di utilizzare la mail se l’errore è facilmente risolvibile, mentre il numero di telefono può essere impiegato se il problema è più complicato da esporre. Se, invece, sussiste realmente un errore nella dichiarazione dei redditi o non si è dichiarato quanto percepito, si può utilizzare l’istituto tributario del ravvedimento operoso che consente di presentare una dichiarazione integrativa, rettificando entro il prossimo 30 settembre la dichiarazione già presentata attraverso il versamento di sanzioni ridotte sulle maggiori imposte dovute dal nuovo conteggio. Tutti i contribuenti possono usufruire del ravvedimento, a condizione che la violazione non sia già stata constatata e notificata a chi l’ha commessa o non siano ancora iniziati accertamenti, ispezioni e verifiche. Il contribuente che riceve la comunicazione non deve necessariamente rispondere all’Amministrazione finanziaria. Può, pertanto, ignorare la missiva e non avviare alcun provvedimento correttivo. In tale ipotesi, l’Agenzia delle Entrate potrebbe eventualmente richiedere un ulteriore chiarimento con la vera e propria procedura prevista per l’accertamento da redditometro, alla quale però bisogna obbligatoriamente rispondere.<<<<<

“il Quotidiano della Calabria 10/8/2014” 

 

4.    Anche il Fisco va in vacanza

Chiuso per ferie! Anche il Fisco ha preparato le valigie per andare in vacanza concedendo ben tre settimane di respiro ai contribuenti alle prese con il pagamento delle imposte. I versamenti in scadenza dal 1° al 19 agosto possono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, entro mercoledì 20 agosto. Con la miniproroga, i soggetti interessati possono quindi beneficiare dello slittamento dei termini degli adempimenti fiscali e previdenziali, come così disposto dal consueto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Si rinnova ancora una volta, è il quattordicesimo anno consecutivo, la sosta fiscale di Ferragosto. Il differimento delle scadenze al 20 agosto, una sorta di tax day, riguarda i versamenti da eseguire solo attraverso l’impiego della delega di pagamento F24 online o cartacea. Lo slittamento dei termini esclude infatti i pagamenti con il modello F23 quali le imposte di registro, le accise e le altre imposte indirette, diverse dall’Iva, oltre ai versamenti con bonifici postali e/o bancari e conti correnti postali. Molto ampia la platea dei contribuenti chiamati ad assolvere agli adempimenti tributari. Ecco, in sintesi, una breve guida dei principali versamenti prorogati al 20 agosto.

 

Unico 2014

Scade il termine per versare, in unica soluzione o come prima rata, le imposte che risultano dalla dichiarazione dei redditi e dell’Irap a saldo e in acconto, con la maggiorazione dello 0,40% da parte dei contribuenti interessati agli studi di settore.

Iva

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dell’Iva relativa al  secondo trimestre 2014, per i contribuenti che hanno optato per i versamenti trimestrali, o relativa al mese di luglio per i contribuenti mensili. I codici tributo da utilizzare per il versamento sono i seguenti: 6032 - Versamento Iva trimestrale - 2° trimestre; 6007 - Versamento Iva mensile luglio.

Irpef

Vanno versate le ritenute operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui compensi di lavoro autonomo e sulle provvigioni ad agenti o rappresentanti di commercio. Scade, inoltre, il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti a luglio per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi.

Ravvedimento operoso

Scade il termine per la regolarizzazione degli adempimenti omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute, non effettuati entro il 16 luglio scorso con l’applicazione della sanzione ridotta del 3% e degli interessi dell’1% annuo dal 17 luglio fino al giorno in cui il pagamento viene effettivamente eseguito.

Diritti camerali

Le imprese iscritte alla Camera di Commercio, per cui si applicano gli studi di settore, possono effettuare il pagamento del diritto annuale dovuto per il 2014 con la maggiorazione dello 0,40%. Il codice tributo da utilizzare per il versamento è 3850.<<<<<

“il Quotidiano della Calabria 3/8/2014”

 

 

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Piazza Scala - settembre 2014