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NIENTE MULTA AL CLIENTE SENZA SCONTRINO
 

Chi all’uscita di un esercizio commerciale non conserva lo scontrino fiscale non è passibile di sanzione. Sono molti i distratti che dopo aver effettuato un acquisto dimenticano il “pezzetto di carta” rilasciato dall’esercente. E che dire poi degli impacciati che per evitare l’occhiata fastidiosa del commerciante non hanno neanche l’ardire di pretendere la consegna del documento fiscale? Ebbene, tali “tipologie” di acquirenti possono stare tranquilli, infatti il cliente sprovvisto di scontrino non è sanzionabile! Un bel sospiro di sollievo anche per i più attenti che rientravano a casa con le tasche piene di documenti fiscali. L’acquirente quindi non può essere punito, ma ha il diritto di pretendere lo scontrino, considerato che il rilascio non è un “optional” come a volte si rileva dall’atteggiamento di alcuni operatori commerciali che sembrano infastiditi dalla richiesta del documento fiscale. Il rilascio del documento di certificazione dei corrispettivi è obbligatorio, così come è da ritenersi legittima l’eventuale sollecitazione del cliente che richiede lo scontrino anche per proprie esigenze documentali. E’ importante tener sempre presente che lo scontrino è la principale prova dell’acquisto effettuato, una garanzia sulle merci comprate e quindi è sempre bene chiederlo sia se si acquistano beni di scarso valore, sia merci di valore o soggette alla garanzia valida di ventiquattro mesi dalla data d’acquisto. Lo scontrino, esibito al venditore, è quindi l’indispensabile strumento per richiedere la riparazione, la sostituzione o il rimborso del bene difettoso e, in alcuni casi, serve al contribuente per usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali previsti dalla normativa tributaria, comprovanti oneri da portare in diminuzione dalle imposte da versare in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, strumenti quali i registratori di cassa necessari al rilascio degli scontrini e i bollettari di ricevute e fatture devono essere sempre mantenuti da tutti gli esercenti. Il documento fiscale deve contenere l’indicazione della ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome, il numero di partita Iva dell’emittente e l’ubicazione dell’esercizio, i dati contabili compreso il totale dovuto, la data, l’ora di emissione oltre al numero progressivo. Le operazioni soggette all’obbligo di certificazione fiscale, i corrispettivi delle vendite effettuate da commercianti e soggetti assimilati nonché delle prestazioni di servizi effettuate da artigiani quali ad esempio idraulici, termosifonisti, elettricisti eccetera possono essere documentati anche mediante il rilascio di fattura o di ricevuta fiscale. In caso di mancata emissione del documento fiscale (scontrino, ricevuta, fattura) o emissione per importi inferiori, ad essere sanzionato è il solo esercente inadempiente.<<<<<

 

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria” del 27/7/2014

 

 

 


 


 

 

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