Cosenza, veduta del Centro Storico

 

 

PROVA D’APPELLO PER IMU E TASI
 

 

Conto alla rovescia per distratti e smemorati che non hanno versato l’acconto Imu e/o Tasi, scaduto il 16 giugno, o si accorgono di aver pagato di meno. La strada da percorrere è una sola e si chiama ravvedimento operoso. Una sorta di “indulto fiscale” che consente al contribuente di regolarizzare la propria posizione senza incorrere in maxi sanzioni. Ricapitoliamo, pertanto, le “regole del gioco” per chi intende riconciliarsi con l’Amministrazione comunale ed evitare così di finire nella lista nera degli evasori. Se il contribuente non ha provveduto al pagamento nei termini si può ravvedere e cavarsela quindi a “buon mercato” evitando, in tal modo, la sanzione del 30% normalmente applicata per gli omessi, tardivi o insufficienti versamenti delle imposte. Perciò, chi si è accorto di aver pagato meno del dovuto o ha saltato il versamento può rimediare pagando, oltre all’imposta dovuta o alla differenza non versata, la sanzione ridotta e gli interessi legali maturati giorno per giorno. Le possibilità, a disposizione del contribuente, per sanare l’imposta non pagata alla scadenza sono tre: ravvedimento sprint, breve e lungo. Il ravvedimento sprint o mini, così denominato, perché consente all’interessato di versare il tributo maggiorato dall’irrisoria sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi legali dell’1% da calcolare su base giornaliera. Un’opportunità da non sottovalutare considerato che la sanzione ordinaria del 30% per omesso, parziale o tardivo pagamento può essere notevolmente ridotta a condizione che il versamento non sia superiore a quattordici giorni dalla scadenza ordinaria. Il ravvedimento breve è invece usufruibile dal quindicesimo fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza e richiede il pagamento di una sanzione del 3% oltre agli interessi legali. Ultima chance rimane il ravvedimento lungo, utilizzabile entro un anno dall’omissione e in questo caso la sanzione è dovuta nella misura del 3,75% più interessi. Il ravvedimento è anche possibile nei termini più ampi solo se previsto dal regolamento comunale. Più veloce sarà quindi la sanatoria tanto minore sarà l’imposta da pagare a titolo di penale. Le sanzioni del 3% e del 3,75% rappresentano rispettivamente un decimo e un ottavo del massimo della penalità pari al 30% irrogata dall’ente municipale in caso di mancato o incompleto pagamento. Non vi sono codici tributo per identificare sanzioni ed interessi, pertanto le stesse verranno sommate e versate congiuntamente con l’imposta utilizzando il modello F24, con l’accortezza di barrare il riquadro “rav”, ravvedimento, presente sul modulo di pagamento. Se non vengono rispettati i termini e le modalità di pagamento del dovuto, in sede di accertamento si applicherà la sanzione pari al 30% dell’imposta non pagata o pagata in meno, aumentata dagli interessi, e che verrà iscritta a ruolo dall’ente comunale.<<<<<

 

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria”  del 22/6/2014

 


 


 

 

clicca qui per andare alla pagina indice 2013

clicca qui per andare alla pagina indice 2014

Segnala questa pagina ad un amico




 

 

Piazza Scala - giugno 2014