Cosenza, veduta del Centro Storico

 

 

TASI: un intreccio di date

 

È entrato in vigore il 10 giugno il nuovo calendario di scadenze per il pagamento della Tasi. L’ultimo giorno utile per il versamento della prima rata nei soli comuni che entro il 23 maggio hanno provveduto ad approvare le delibere, pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 31 maggio, nelle quali vengono stabilite le aliquote e tutti gli elementi indispensabili per l’esatto computo dell’imposta è fissato al 16 giugno. Nei centri in cui la decisione non è stata adottata, si versa invece entro il 16 ottobre. La scadenza per la prima tranche riguarda anche le abitazioni principali, per le quali originariamente si prevedeva un pagamento unico entro il 16 dicembre nei comuni che non avessero deliberato entro maggio. Per sapere quanto si dovrà pagare in autunno bisognerà però attendere il 18 settembre. Entro questa data il Dipartimento delle Finanze pubblicherà le delibere inviate entro il 10 settembre dai comuni che hanno saltato la scadenza della delibera a maggio. Se non dovessero decidere neanche entro tale data, i contribuenti verseranno la Tasi in unica soluzione entro il 16 dicembre, calcolando l’imposta con l’aliquota base dell’1 per mille. Se gli enti municipali non delibereranno in ordine alla percentuale dovuta entro il 10 settembre, l’inquilino sarà chiamato a versare solo il 10% dell’intero importo della Tasi dovuta per l’immobile concesso in locazione. E’ una delle tante novità della Tasi, con l’affittuario o il comodatario costretto a mettere mano al portafogli! La percentuale che spetta all’inquilino oscilla tra il 10% e il 30%. E’ il comune a stabilire quanto competerà a chi è in affitto e, nel silenzio dell’ente locale, si applicherà la quota del 10%. Se il locatario non paga la responsabilità è solo sua. Il proprietario non può versare l’imposta per intero e poi chiedere al conduttore di risarcirlo, analogamente l’inquilino non deve anticipare il pagamento. Nel caso di più possessori o detentori questi sono tenuti in solido all’adempimento dell’obbligazione tributaria. Il versamento effettuato, in base alle singole quote di possesso o di detenzione, è considerato regolare se la somma dei versamenti è pari all’ammontare dell’imposta dovuta. La Tasi deve essere versata attraverso la delega di pagamento F24 o a mezzo bollettino di conto corrente postale. La nuova imposta ha la stessa base imponibile dell’Imu. Per calcolarla, si parte dalla rendita catastale la si rivaluta del 5% e si moltiplica il risultato per il coefficiente che varia in base alla tipologia dell’unità immobiliare. Su questo valore catastale si applica l’aliquota comunale, con l’eventuali detrazioni, sempre su base locale. Se si utilizza l’F24 vanno riportati i specifici codici tributo: 3958 abitazione principale e relative pertinenze, 3959 fabbricati rurali ad uso strumentale, 3960 aree fabbricabili e 3961.<<<<<

 

 

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria” del  15/6/2014

 

 


 


 

 

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Piazza Scala - giugno 2014