Cosenza, veduta del Centro Storico
BONUS 80 EURO IN BUSTA PAGA
Dal
mese di maggio è riconosciuto il bonus Irpef di 80 euro erogato direttamente
dal datore di lavoro. Il beneficio è riservato ai contribuenti che
percepiscono un reddito annuo compreso tra 8.000 e 26.000 euro, tetto
massimo oltre il quale non si è più assoggettati al bonus, al netto del
reddito da abitazione principale. Si tratta del
credito
riconosciuto dal D.L. n. 66/2014, Decreto Renzi, pari per
l’anno 2014 a
640 euro,
80 euro mensili, ai titolari di reddito di lavoro dipendente
e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Per verificare
che l’aumento Irpef sia stato “caricato” nella propria busta paga, occorre
prendere nota della dicitura “Credito Art. 1 D.L. 66/2014” che conferma la
presenza del bonus. Sono esclusi, al momento, i lavoratori “incapienti” che
percepiscono annualmente un reddito inferiore ad 8.000 euro e quindi esenti
dal pagamento dell’Irpef nonché i lavoratori autonomi, i pensionati e i
possessori di Partita Iva. Con la
Circolare
n. 9/E pubblicata il
14 maggio,
il Fisco ha fornito ulteriori precisazioni in vista dell’erogazione
dell’incentivo. Uno dei più importanti chiarimenti è la
spettanza “automatica” del bonus Irpef anche ai lavoratori
che percepiscono somme a titolo di prestazioni a sostegno del reddito, come
la
cassa
integrazione guadagni, l’indennità di mobilità e l’indennità di
disoccupazione considerato che tali somme sono assimilabili
ai redditi di lavoro dipendente. Chi possiede i requisiti per ricevere il
bonus ma non ha un sostituto d’imposta, perché il rapporto di lavoro si è ad
esempio concluso prima del mese di maggio, potrà richiederlo nella
dichiarazione dei redditi per il 2014. L’incentivo
spetta
anche agli eredi dei lavoratori deceduti quest’anno, in
rapporto al loro periodo di lavoro nel 2014 e verrà calcolato
nella dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto presentata dagli
eredi, secondo le modalità che saranno specificate nelle
istruzioni allegate al modello di denuncia fiscale del 2015. Un’altra
importante precisazione riguarda la rilevanza delle
somme
percepite a titolo di premio di produttività ai fini del
calcolo del limite di reddito complessivo di 26.000 euro. L’Amministrazione
finanziaria ha precisato che tali somme
non
concorrono al computo del limite di 26.000 euro ai fini dell’erogazione del
bonus Irpef, in quanto esse sono assoggettate non all’Irpef,
ma ad un’imposta sostitutiva del 10%. Nel 2014, la “retribuzione di
produttività” individuale che può beneficiare di questa agevolazione fiscale
non può essere complessivamente superiore a 3.000 euro lordi e questa cifra
non contribuisce, di conseguenza, al raggiungimento della soglia di 26.000
euro di reddito complessivo. Ai fini dell’erogazione del bonus Irpef devono
essere invece conteggiati i redditi provenienti da affitti di immobili
assoggettati a cedolare secca.
Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.
Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria” del 25/5/2014
Piazza Scala - giugno 2014