Cosenza, veduta del Centro Storico

 

 

BONUS 80 EURO IN BUSTA PAGA


Dal mese di maggio è riconosciuto il bonus Irpef di 80 euro erogato direttamente dal datore di lavoro. Il beneficio è riservato ai contribuenti che percepiscono un reddito annuo compreso tra 8.000 e 26.000 euro, tetto massimo oltre il quale non si è più assoggettati al bonus, al netto del reddito da abitazione principale. Si tratta del credito riconosciuto dal D.L. n. 66/2014, Decreto Renzi, pari per l’anno 2014 a 640 euro, 80 euro mensili, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Per verificare che l’aumento Irpef sia stato “caricato” nella propria busta paga, occorre prendere nota della dicitura “Credito Art. 1 D.L. 66/2014” che conferma la presenza del bonus. Sono esclusi, al momento, i lavoratori “incapienti” che percepiscono annualmente un reddito inferiore ad 8.000 euro e quindi esenti dal pagamento dell’Irpef nonché i lavoratori autonomi, i pensionati e i possessori di Partita Iva. Con la Circolare n. 9/E pubblicata il 14 maggio, il Fisco ha fornito ulteriori precisazioni in vista dell’erogazione dell’incentivo. Uno dei più importanti chiarimenti è la spettanza “automatica” del bonus Irpef anche ai lavoratori che percepiscono somme a titolo di prestazioni a sostegno del reddito, come la cassa integrazione guadagni, l’indennità di mobilità e l’indennità di disoccupazione considerato che tali somme sono assimilabili ai redditi di lavoro dipendente. Chi possiede i requisiti per ricevere il bonus ma non ha un sostituto d’imposta, perché il rapporto di lavoro si è ad esempio concluso prima del mese di maggio, potrà richiederlo nella dichiarazione dei redditi per il 2014. L’incentivo spetta anche agli eredi dei lavoratori deceduti quest’anno, in rapporto al loro periodo di lavoro nel 2014 e verrà calcolato nella dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto presentata dagli eredi, secondo le modalità che saranno specificate nelle istruzioni allegate al modello di denuncia fiscale del 2015. Un’altra importante precisazione riguarda la rilevanza delle somme percepite a titolo di premio di produttività ai fini del calcolo del limite di reddito complessivo di 26.000 euro. L’Amministrazione finanziaria ha precisato che tali somme non concorrono al computo del limite di 26.000 euro ai fini dell’erogazione del bonus Irpef, in quanto esse sono assoggettate non all’Irpef, ma ad un’imposta sostitutiva del 10%. Nel 2014, la “retribuzione di produttività” individuale che può beneficiare di questa agevolazione fiscale non può essere complessivamente superiore a 3.000 euro lordi e questa cifra non contribuisce, di conseguenza, al raggiungimento della soglia di 26.000 euro di reddito complessivo. Ai fini dell’erogazione del bonus Irpef devono essere invece conteggiati i redditi provenienti da affitti di immobili assoggettati a cedolare secca.

 

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria” del 25/5/2014

 

 

 


 


 

 

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Piazza Scala - giugno 2014