Cosenza, veduta del Centro Storico

 

 

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

 

1.    AFFITTI, IN ARRIVO IL MODELLO RLI

AL via la semplificazione per la registrazione dei contratti di affitto. La rivoluzione nella burocrazia per le locazioni si avvale di un nuovo modello sul quale sarà possibile registrare le coordinate della locazione immobiliare, allegare il contratto ed inviare l’intera documentazione on line. L’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’entrata in vigore, dal prossimo 3 febbraio, del nuovo modello RLI acronimo di “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di Locazione e di Affitto Immobili”,  che va a sostituire l’attuale modello 69, ancora utilizzabile fino al 31 marzo 2014, in ordine ai seguenti adempimenti: richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili; proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili; comunicazione dei dati catastali; esercizio o revoca dell’opzione per la cedolare secca; denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi. Il modello RLI potrà essere presentato in modalità telematica direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato e con la possibilità di presentarlo presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione. Non solo, si potrà inoltre accedere ad un’ulteriore semplificazione inviando il modulo senza allegare la copia del contratto nei casi in cui: si è in presenza di un numero di locatori e conduttori rispettivamente non superiore a tre; si registra la locazione di una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a tre; il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e senza ulteriori pattuizioni; tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita; il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione. Il contribuente potrà versare online le imposte connesse alla registrazione con addebito sul conto corrente del contribuente o dell’intermediario, secondo le ordinarie regole previste per la delega di pagamento F24. Il modello RLI consta di quattro sezioni: quadro A “Dati generali”, nel quale sono contenuti i dati utili alla registrazione del contratto quali la tipologia del contratto, la data di stipula e la durata della locazione, la sezione dedicata agli adempimenti successivi ad esempio proroga, cessione e risoluzione, i dati del richiedente la registrazione e la sezione riservata alla presentazione in via telematica; quadro B “Soggetti”, in cui vanno indicati i dati anagrafici del locatore e del conduttore; quadro C “Dati degli immobili”, riguardante i dati dell’unità immobiliare e delle relative pertinenze; quadro D “Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca”, contenente le informazioni relative al nuovo regime tributario della cedolare secca. Il modello RLI è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul sito www.agenziaentrate.gv.it. <<<<<

 

Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria”  -  19/1/2014 

 

 

2.   VADEMECUM SULLA MINI IMU

Aliquote e calcolo: le tabelle che identificano i Comuni calabresi in cui è previsto il pagamento

GIORNO 24 è la data entro cui bisogna pagare la tanta odiata mini Imu. Sono tenuti al versamento della mini Imu i proprietari dell’appartamento destinato ad abitazione principale, e delle relative pertinenze, con la sola esclusione delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 rispettivamente abitazioni signorili, ville e castelli che, pur se utilizzate come abitazione principale, l’Imu è già stata saldata nel corso del 2013. Non si paga in tutti i Comuni ma soltanto in quelli che nel 2013, sull’abitazione principale, hanno deliberato un’aliquota più elevata dello 0,4% di base.

Altri Immobili

La mini Imu, prevista dal decreto legge n. 133 del 30 novembre 2013, è anche dovuta per:

- l’abitazione concessa al coniuge separato o divorziato assegnatario che, anche se non proprietario dell’ex casa coniugale, ha nell’anno 2013 usufruito dell’assimilazione all’abitazione principale a condizione che vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente;

- l’abitazione, purché non concessa in locazione, dei soggetti appartenenti alle Forze armate;

- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (Ater);

- i terreni agricoli posseduti e condotti dall’imprenditore agricolo o coltivatore diretto, se l’aliquota deliberata dal Comune è superiore allo 0,76%;

- i fabbricati rurali ad uso strumentale.

La mini Imu può essere dovuta se il Comune ne ha stabilito l’assimilazione all’abitazione principale quando trattasi:

-  di abitazione concessa in uso gratuito ai figli o ad altro parente in linea retta di primo grado quale, ad esempio, l’appartamento del figlio in uso al padre o alla madre;

- di abitazione dei disabili o degli anziani ricoverati in case di riposo o altri istituti di ricovero, dove hanno trasferito la residenza, a condizione che la casa non sia stata locata;

- di abitazione posseduta dagli italiani residenti all’estero ma non concessa in locazione.

Cosa è bene conoscere per non sbagliare

- Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

- Se il contribuente possiede più pertinenze appartenenti alla stessa categoria catastale, ad esempio due autorimesse, è lo stesso contribuente a dover individuare quale, tra le due, considerare pertinenza all’abitazione principale applicandovi così il calcolo per la mini Imu. L’altra autorimessa doveva invece essere stata assoggettata all’Imu con l’aliquota ordinaria entro le scadenze del 17 giugno e del 16 dicembre 2013.

- Se nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale risiede e dimora soltanto uno dei coniugi poiché l’altro risiede e dimora in un diverso appartamento situato nello stesso Comune, la mini Imu si applica al solo immobile che aveva fruito dell’esenzione nel corso del 2013. Qualora invece gli immobili destinati ad abitazione principale, da parte dei componenti di un medesimo nucleo familiare, siano ubicati in Comuni diversi la mini Imu si applica agli appartamenti di entrambi i coniugi che erano finora considerati esenti dall’imposta municipale.

- L’obbligo al versamento della mini Imu è dovuto se superiore a 12 euro o al limite, eventualmente più basso, stabilito dal proprio Comune. D’obbligo, quindi, contattare l’ufficio tributi dell’ente municipale o collegarsi al sito del Comune per informarsi sulle regole locali.

Il calcolo

Bisogna effettuare un doppio conteggio. Un primo, calcolando la mini Imu con l’aliquota deliberata dal Comune e un secondo, calcolando l’imposta con l’aliquota standard dello 0,4%, dalla differenza solo il 40% deve essere versato. Questo il percorso da seguire. Si parte dalla rendita catastale attribuita all’abitazione principale rivalutata del 5%. Il risultato ottenuto va moltiplicato per il coefficiente 160 attribuito alle abitazioni e alle pertinenze, quest’ultime nella misura di una per ciascuna delle seguenti categorie: C/2 (magazzini e locali deposito), C/6 (autorimesse e stalle) e C/7 (tettoie) con un limite massimo complessivo di tre pertinenze. Si ottiene così la base imponibile della mini Imu alla quale si applica l’aliquota deliberata dall’ente municipale nel corso del 2013. Il risultato va poi rapportato alla percentuale e al periodo di possesso nell’anno 2013 al netto della detrazione spettante all’abitazione principale di 200 euro, rapportato al periodo di possesso e ai proprietari dell’appartamento, e 50 euro per ogni figlio di età inferiore a ventisei anni residente e domiciliato nella casa a prescindere dall’eventuale reddito percepito. Identico conteggio con l’aliquota base dello 0,4%. Il 40% della differenza così ottenuta deve essere versata dal contribuente entro il 24 gennaio, il restante 60% è stato coperto dallo Stato.

Il versamento

Bisogna utilizzare il modello F24 compilando la “Sezione Imu ed altri tributi locali” con l’accortezza di indicare: il codice comune, il numero degli immobili, il codice tributo (per l’abitazione principale è 3912), l’anno di riferimento 2013, la detrazione e l’importo da versare. Va barrata la casella saldo e nella casella “Rateazione/mese rif” va inserito 0101. L’F24 si presenta presso gli istituti di credito e gli uffici postali mentre è obbligatorio l’invio telematico per i titolari di partita Iva. In alternativa, all’F24 cartaceo, è possibile utilizzare il bollettino postale con il numero di conto corrente 1008857615.

Il ravvedimento operoso

Il contribuente che dovesse saltare l’appuntamento del 24 gennaio potrà utilizzare l’istituto tributario del ravvedimento operoso. Una sorta di condono no stop, entro limitati e circoscritti termini temporali, che consente di regolarizzare la propria posizione attraverso il pagamento della mini Imu, maggiorato da sanzioni ridotte oltre agli interessi legali, da quest’anno scesi all’1%. In particolare, pagando dopo la scadenza del 24 gennaio ma entro l’8 febbraio 2014 si applica la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo. Dopo tale data, ma entro il 24 febbraio 2014, la sanzione passa direttamente al 3%. Decorso infruttuosamente anche questo periodo, il contribuente ha ancora un’ultima opportunità di versare il dovuto entro un anno dalla scadenza, e quindi entro il 23 gennaio 2015, con la sanzione che subisce un ulteriore incremento passando al 3,75%. Pertanto, anche chi dovesse pagare in ritardo, avvalendosi delle regole del ravvedimento operoso, potrà evitare la pesante sanzione del 30% oltre agli interessi, irrogata dal Comune per l’omesso versamento della mini Imu.

I Comuni dove si paga la mini Imu

Provincia di Catanzaro: su 80 Comuni 12 hanno aumentato l’aliquota.


   1) Catanzaro 0,6%
   2) Belcastro 0,6%

   3) Botricello 0,6%
   4) Chiaravalle Centrale 0,6%
   5) Curinga 0,6%
   6) Guardavalle 0,6%

   7) Lamezia Terme 0,6%
   8) Miglierina 0,6%
   9) Montepaone 0,5%

 10) Sersale 0,6%
 11) Soverato 0,6%
 12) Squillace 0,45%

 

Provincia di Cosenza: su 155 Comuni 30 hanno aumentato l’aliquota.

 

   1) Cosenza 0,6%

   2) Aiello Calabro 0,45%

   3) Altilia 0,5%

   4) Amantea 0,55%

   5) Casole Bruzio 0,52%

   6) Castiglione Cosentino 0,55%

   7) Cervicati 0,5%

   8) Crosia 0,6%

   9) Dipignano 0,45%

 10) Figline Vegliaturo 0,48%

 11) Fuscaldo 0,6%

 12) Grimaldi 0,6%

 13) Laino Castello 0,55%

 14) Longobardi 0,6%

 15) Lungro 0,6%

 16) Marano Marchesato 0,48%

 17) Marano Principato 0,55

 18) Paola 0,6%

 19) Piane Crati 0,5%

 20) Rende 0,6%

 21) Rocca Imperiale 0,5%

 22) Rossano 0,6%

 23) Rovito 0,5%

 24) San Fili 0,5%

 25) San Giovanni in Fiore 0,6%

 26) San Lucido 0,6%

 27) San Pietro in Guarano 0,6%

 28) Serra d’Aiello 0,6%

 29) Serra Pedace 0,5%

 30) Terranova da Sibari 0,5%

 

Provincia di Crotone: su 27 Comuni 3 hanno aumentato l’aliquota.


   1) Casabona 0,6%

   2) Cirò Marina 0,6%

   3) Cutro 0,5%

 

Provincia di Reggio Calabria: su 97 Comuni 18 hanno aumentato l’aliquota.


   1) Bova Marina 0,6%

   2) Bovalino 0,6%
   3) Bruzzano Zeffirio 0,5%
   4) Camini 0,6%
   5) Campo Calabro 0,58%
   6) Cittanova 0,5%

   7) Giffone 0,5%

   8) Locri 0,6%

   9) Melito di Porto Salvo 0,6%

 10) Monasterace 0,6%

 11) Motta San Giovanni 0,6%

 12) Placanica 0,6%

 13) Roccella Ionica 0,5%

 14) Samo 0,6%

 15) San Lorenzo 0,5%

 16) San Procopio 0,6%

 17) Scilla 0,6%

 18) Taurianova 0,6%

 

Provincia di Vibo Valentia: su 50 Comuni 7 hanno aumentato l’aliquota.


   1) Vibo Valentia 0,6%
   2) Briatico 0,6%

   3) Francica 0,55%

   4) Mileto 0,44%

   5) Monterosso Calabro 0,5%

   6) Nordodipace 0,6%

   7) Soriano Calabro 0,6%

 

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Vademecum sulla mini IMU pubblicato su “il Quotidiano della Calabria”  -  18/1/2014

 

 

 

 

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