Cosenza, veduta del Centro Storico
MODELLO 730 AMICO DEI DISABILI
Negli
ultimi anni il Fisco si è dimostrato sempre più sensibile ed attento alle
problematiche dei soggetti diversamente abili accrescendone nel tempo le
agevolazioni. Per le persone con disabilità la normativa tributaria
riconosce particolari benefici. In particolare, il quadro E “Oneri e spese”
del modello 730/2014, rigo E3, accoglie le spese sostenute per l’acquisto di
mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione,
al sollevamento e ai sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare
l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con
disabilità. Sono considerati soggetti disabili coloro che hanno avuto il
riconoscimento da parte della Commissione medica, istituita ai sensi
dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992, o da altre commissioni mediche
pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro
e di guerra. I grandi invalidi di guerra, e le persone ad esse equiparate,
sono considerate persone con disabilità e non sono assoggettati agli
accertamenti sanitari della Commissione medica. In questo caso è sufficiente
la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti
quando sono stati concessi i benefici pensionistici. La detrazione del 19%
sull’intero importo delle spese sostenute senza quindi l’abbattimento della
franchigia cioè dell’importo indetraibile di 129,11 euro, spetta anche al
familiare della persona con disabilità se questa risulta fiscalmente a
carico. Rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per: il trasporto
in autoambulanza del soggetto con disabilità (spesa di accompagnamento);
l’acquisto di poltrone per persone con disabilità non deambulanti;
l’acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la
correzione dei difetti della colonna vertebrale; l’acquisto di arti
artificiali per la deambulazione; la costruzione di rampe per l’eliminazione
di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni; la
trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della
carrozzella; l’installazione e manutenzione della pedana di sollevamento
installata nell’abitazione del soggetto con disabilità; l’installazione
della pedana sollevatrice su un veicolo acquistato con le agevolazioni
spettanti alle persone con disabilità; l’acquisto di telefonini per
sordomuti; l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo
a tocco, tastiera espansa e i costi di abbonamento al servizio
di soccorso rapido telefonico. Sono agevolabili anche le spese mediche
relative all’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione,
all’accompagnamento, alla locomozione e al sollevamento delle persone con
disabilità sostenute all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia.
Vanno comprese nell’importo anche le spese indicate con il codice 3 nelle
annotazioni del Cud 2014. <<<<<
Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.
Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria” del 18/5/2014
Piazza Scala - maggio 2014