Cosenza, veduta del Centro Storico

 

 

MODELLO 730 AMICO DEI DISABILI


Negli ultimi anni il Fisco si è dimostrato sempre più sensibile ed attento alle problematiche dei soggetti diversamente abili accrescendone nel tempo le agevolazioni. Per le persone con disabilità la normativa tributaria riconosce particolari benefici. In particolare, il quadro E “Oneri e spese” del modello 730/2014, rigo E3, accoglie le spese sostenute per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione, al sollevamento e ai sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità. Sono considerati soggetti disabili coloro che hanno avuto il riconoscimento da parte della Commissione medica, istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992, o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro e di guerra. I grandi invalidi di guerra, e le persone ad esse equiparate, sono considerate persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici. La detrazione del 19% sull’intero importo delle spese sostenute senza quindi l’abbattimento della franchigia cioè dell’importo indetraibile di 129,11 euro, spetta anche al familiare della persona con disabilità se questa risulta fiscalmente a carico. Rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per: il trasporto in autoambulanza del soggetto con disabilità (spesa di accompagnamento); l’acquisto di poltrone per persone con disabilità non deambulanti; l’acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione; la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni; la trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella; l’installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione del soggetto con disabilità; l’installazione della pedana sollevatrice su un veicolo acquistato con le agevolazioni spettanti alle persone con disabilità; l’acquisto di telefonini per sordomuti; l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico. Sono agevolabili anche le spese mediche relative all’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione, all’accompagnamento, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità sostenute all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia. Vanno  comprese nell’importo anche le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del Cud 2014.       <<<<<

 

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria” del  18/5/2014

 

 

 


 


 

 

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Piazza Scala - maggio 2014