Cosenza, veduta del Centro Storico

 

 

Il modello 730 si rifà il trucco


Scaduto il 30 aprile il termine per la consegna del modello 730 al proprio sostituto d’imposta, i contribuenti hanno tempo fino a martedì 3 giugno per rivolgersi al Caf o ad un professionista abilitato all’invio telematico. Gli appassionati del “fai da te”, che anche quest’anno si cimenteranno da soli alla compilazione della dichiarazione dei redditi, dovranno prestare particolare attenzione. Oltre alle consuete istruzioni, ben settantatre pagine scritte a caratteri piccoli e ricche di descrizioni, tabelle, esempi, aliquote e codici, da leggere con molta attenzione, noteranno anche dei cambiamenti piuttosto interessanti. Molte spese detraibili al 19% da riportare nella prima sezione del Quadro E (Oneri e spese) non hanno più la propria riga specifica come avveniva negli anni precedenti quali ad esempio le spese d’istruzione, l’assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, le spese per gli addetti all’assistenza personale. Da quest’anno, tali oneri, devono essere riportati tramite uno specifico codice nei righi che vanno da E8 a E12. Nessun timore! E’ una operazione di restyling del 730 che non incide su quanto dovuto dal computo delle detrazioni. Di contro, interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, spese sanitarie e acquisto dei cani guida mantengono invece i tradizionali righi da E1 a E7. Nel Quadro E si devono indicare gli oneri per i quali spetta una detrazione d’imposta o sono deducibili dal reddito complessivo. La deduzione e la detrazione sono ammesse solo se gli oneri sono stati sostenuti nel 2013 dal dichiarante nell’interesse proprio. Le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per l’istruzione, quelle per le attività sportive praticate dai ragazzi sono detraibili, e i contributi previdenziali e assistenziali sono deducibili, anche se l’onere è stato sostenuto nell’interesse di persone fiscalmente a carico. Quando l’onere è sostenuto per i familiari a carico, la detrazione o deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se, invece, il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise tra i genitori in base al loro effettivo sostenimento. Tuttavia, se i genitori intendono ripartire la spesa in misura diversa del 50% devono annotare sul documento la percentuale di ripartizione. Naturalmente, se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo, ai fini della detrazione, può considerare l’intera spesa sostenuta. Rammentiamo, infine, che da quest’anno il contribuente che presenta il modello 730 può utilizzare in tutto o in parte il credito che risulta dal modello non solo per pagare l’Imu del 2014 ma anche altre imposte che possono essere versate attraverso l’utilizzo della delega di pagamento F24. Il contribuente può effettuare questa scelta attraverso la compilazione del Quadro I Imposte da compensare.<<<<<

 

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria”  del 4/5/2014

 

 

 


 


 

 

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Piazza Scala - maggio 2014