Cosenza, veduta del Centro Storico

 

 

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

 



1. UN CHECK UP AL MODELLO 730

Quando si è alle prese con il modello 730 è di fondamentale importanza sottoporre la propria dichiarazione ad un check up finale. Le sanzioni, anche se si incorre in un semplice errore di trascrizione, sono piuttosto pesanti. Pertanto, sono detraibili o deducibili solo le spese sostenute nell’anno al quale si riferisce la denuncia fiscale. Prevale, quindi, il cosiddetto criterio di cassa e non quello di competenza. E così, ad esempio, la rata del mutuo con scadenza 31 dicembre 2013, versata in ritardo il 2 gennaio 2014, può essere sfruttata solo nella denuncia dei redditi relativi al 2014, quindi nel modello 730/2015. Di contro, le somme in scadenza a gennaio 2014, ma pagate a dicembre 2013 devono essere riportare nella dichiarazione di quest’anno, altrimenti vanno perdute. Unica eccezione le spese per le quali è consentita o vincolante la ripartizione a rate: la prima tranche si sconta per cassa, le altre a seguire. Tutti gli oneri devono essere documentati. Scontrini, fatture, ricevute, quietanze, bollettini di pagamento non vanno allegati alla dichiarazione dei redditi, ma devono essere scrupolosamente conservati dal contribuente fino alla scadenza prevista per gli accertamenti. Tanto per il modello 730 quanto per l’Unico di quest’anno, fino al 31 dicembre 2018, tuttavia è preferibile qualche mese in più considerato che è abitudine dell’Amministrazione finanziaria inviare accertamenti e cartelle esattoriali in extremis. Particolare attenzione si dovrà inoltre prestare in ordine alle eventuali spese per le quali si sta usufruendo della detrazione di dieci anni quali le ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico. La relativa documentazione ve conservata addirittura fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui si è detratta l’ultima rata e non la prima! Non sono rari i casi in cui il Fisco ne richieda l’esibizione anche trascorsi gli anni di rito per i controlli. Di norma, si possono dedurre o detrarre, solo le spese sostenute dal contribuente con la sola eccezione prevista per le spese mediche, i premi di assicurazione sulla vita e sugli infortuni, i contributi previdenziali volontari, le spese di istruzione secondaria ed universitaria, i contributi per il riscatto della laurea. Si ha infatti diritto alla detrazione anche se questi oneri sono stati sostenuti a favore dei familiari considerati a carico, cioè che non hanno posseduto nel 2013 redditi superiore a 2.840,51 euro. L’esempio più ricorrente riguarda le fatture del dentista intestate al proprio figlio oltre alle tasse universitarie. Per quanto invece concerne le spese mediche e di assistenza specifica per i diversamente abili, lo sconto compete anche se i costi sono stati sostenuti nell’interesse dei familiari non fiscalmente a carico. Sono, infine, da riportare in dichiarazione solo le spese deducibili e detraibili espressamente previste dalla rigida legislazione tributaria.<<<<<

Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria” del 27/4/2014

 



2. TRA GENITORI E FIGLI SPUNTA IL FISCO

Laurea
I neo laureati che non hanno ancora iniziato a lavorare e non sono iscritti a una forma obbligatoria di previdenza possono chiedere il riscatto della laurea. I contributi possono essere detratti dal familiare di cui si risulta a carico. Il genitore può quindi defalcare dall’Irpef il versamento effettuato ai fini del riscatto della laurea del proprio figlio. In tal caso i contributi sono però detraibili e non deducibili. Ciò sta a significare che il risparmio, in termini di minore Irpef, è inferiore a quello che otterrebbe il figlio pagando personalmente il riscatto della laurea non appena trovato un posto di lavoro. La convenienza dell’operazione da effettuare va, di conseguenza, valutata con particolare attenzione. Il pagamento per il riscatto può essere rateizzato, senza l’applicazione di interessi, fino a 120 rate mensili.
Detrazione figli
Deve essere obbligatoriamente ripartita al 50% tra i genitori a meno che uno non sia a carico dell’altro. La detrazione può anche essere attribuita interamente a chi, tra i due, possiede il più alto reddito. Questa soluzione conviene se uno dei genitori ha un reddito tanto basso che, per effetto di oneri o altre detrazioni, non ha alcuna Irpef dovuta. In caso di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione per il figli spetta al genitore affidatario. Se l’affidamento è congiunto o condiviso la detrazione, in assenza di diverso accordo, è al 50% tra i genitori. Se il genitore affidatario per limiti di reddito non usufruisce in tutto o in parte della detrazione, la stessa è attribuita per intero all’altro che ha però l’obbligo a riversare all’ex coniuge il relativo importo. E’ considerato a carico il figlio e/o il coniuge che non possiede redditi superiori a 2.840,51 euro.
Affitti per studenti
Il contratto di locazione stipulato per studenti iscritti ad un corso di laurea presso un ateneo ubicato in un comune diverso da quello di residenza consente una detrazione del 19% Irpef fino ad un importo non superiore a 2.633 euro. La detrazione spetta anche nel caso in cui il contratto sia intestato al genitore che sostiene la spesa. L’immobile oggetto della locazione deve essere situato nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, deve essere distante almeno 100 Km dal comune di residenza dello studente e trovarsi in una diversa provincia. I contratti di locazione devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n° 431. Tale importo costituisce il limite complessivo di spesa che può usufruire ciascun contribuente, pure nell’ipotesi in cui il genitore sostenga la spesa per più contratti, anche in città diverse, e in riferimento a più di un figlio. Le spese condominiali non possono essere portate in detrazione tranne, se le stesse, sono comprese forfettariamente nel canone di locazione. La detrazione spetta ai genitori. se il proprio figlio è a carico.<<<<<

Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria” del 20/4/2014

 

 

 


 


 

 

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Piazza Scala - maggio 2014