Cosenza, veduta del Centro Storico

 

 

AFFITTI IN NERO, SANZIONI MENO PESANTI
 

 

Stop alle super sanzioni sugli affitti in nero. La possibilità per l’affittuario di denunciare il locatore ed ottenere così un canone scontato non esiste più. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 50 del 14 marzo ha cancellato le agevolazioni previste per gli inquilini che denunciavano contratti in nero. Nel mirino della Consulta le disposizioni contenute nel decreto legislativo 2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale”. In particolare, i commi 8 e 9 dell’articolo 3 che consentivano all’affittuario, ma anche ai funzionari dell’Amministrazione finanziaria e ai militari della Guardia di Finanza, in caso di mancato rispetto dell’obbligo di registrazione da parte del proprietario, di registrare di propria iniziativa il contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate. Identica sorte anche quando il contratto era stato registrato indicando un importo inferiore a quello reale e quando, in luogo di un contratto di locazione, era stato registrato un fittizio comodato gratuito. A fronte della registrazione effettuata dall’inquilino la legge riconosceva il diritto ad avere un canone annuo pari al triplo della rendita catastale rivalutata, a prescindere da qualunque accordo fosse stato preso nel contratto in nero. Inoltre il contratto, qualunque fosse stata la sua durata originaria, si sarebbe automaticamente trasformato in un contratto con durata di quattro anni più quattro. Una grande opportunità agli inquilini contro i proprietari di appartamenti che affittavano in nero il proprio immobile. Un meccanismo per favorire l’emersione degli affitti in nero eccessivamente severo per il locatore, ma innegabilmente conveniente agli interessi del Fisco. Per la Corte Costituzionale le sanzioni previste dal decreto sono estremamente penalizzanti rispetto a quella che è la violazione fiscale nella quale si incorre in caso di mancata registrazione del contratto di locazione. Considerato che la pronuncia della Consulta ha effetto retroattivo, finiranno nel nulla i contratti che sono stati registrati dagli inquilini a partire dal 6 giugno 2011. Le super sanzioni, infatti, sono scattate sessanta giorni dopo l’entrata in vigore del decreto sul federalismo municipale datato 7 aprile 2011. Il tutto in palese contrasto anche con lo Statuto del Contribuente all’articolo 10, comma 3, secondo cui la violazione di norme tributarie non può causare la nullità del contratto. I proprietari potranno pertanto chiedere agli inquilini di liberare l’abitazione, considerato che il contratto ha cessato di produrre effetti giuridici unitamente alla norma di legge che lo prevedeva. Chi ha concesso in locazione un’unita immobiliare in nero, pur riappropriandosi del proprio appartamento dovrà, dal punto di vista fiscale, sanare il proprio illecito pagando le imposte non versate, corredate da sanzioni ed interessi.<<<<<

 

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria” del  23/3/2014


 

 

 

 

clicca qui per andare alla pagina indice 2013

clicca qui per andare alla pagina indice 2014

Segnala questa pagina ad un amico




 

 

Piazza Scala - aprile 2014