Cosenza, veduta del Centro Storico

 

 

NOVITÀ PER MODELLI E PAGAMENTI
 

 

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 10 marzo, ha approvato delle modifiche al modello di dichiarazione 730/2014 e alle relative istruzioni.


Modello 730/2014

In particolare, per l’abitazione principale e relative pertinenze per le quali è dovuta l’Imu 2013, non sono invece dovute Irpef e addizionali; nel riquadro Imu dovuta per il 2013, oltre a indicare l’importo dell’imposta municipale bisogna riportare anche l’importo, se versato, della Mini Imu; in ordine ai contributi per previdenza complementare certificati in più Cud non conguagliati, se sono stati superati i limiti di deducibilità, nei righi da C1 a C3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti; per quanto concerne i redditi diversi per i quali non è prevista una detrazione, l’unità immobiliare non va dichiarata se nello Stato estero non è tassabile e il contribuente non ha percepito alcun reddito; se nello Stato estero l’imponibile è tassabile con tariffe d’estimo o criteri simili, va riportato l’importo che risulta dalla valutazione effettuata all’estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute. Confermata la possibilità offerta ai coniugi di presentare il modello 730 in forma congiunta. Non è invece possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta se la dichiarazione viene presentata ad un Caf o ad un professionista abilitato. I termini della dichiarazione semplificata sono il 30 aprile se il modello è presentato al sostituto d’imposta, il 3 giugno se il modello è presentato al Centro di assistenza fiscale o ad un professionista.


Saldo annuale Iva

Il 17 marzo è l’ultimo giorno utile per il versamento del saldo Iva risultante dal modello Iva 2014, con la possibilità di poter rateizzare la somma dovuta in quote di pari importo. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, riportando il codice tributo 6099 - Iva annuale saldo. Questa scadenza non è derogabile per i contribuenti Iva che presentano la dichiarazione in forma autonoma. Per gli altri soggetti interessati si tratta invece di una possibilità considerato che la scadenza può essere slittata in sede di compilazione di Unico 2014, unitamente alle altre imposte derivanti dal modello, nei mesi di giugno/luglio 2014.

 

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Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.
Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria” del 16/3/2014
 

 

 

 

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Piazza Scala - marzo 2014