Cosenza, veduta del Centro Storico

 

 

Anno nuovo con debiti meno pesanti

 

Cala di un punto e mezzo percentuale la misura del tasso di interessi legali che a partire dal quest’anno passa dal 2,5% all’1 per cento. L’aggiornamento avviene dopo due anni dall’ultimo ritocco e tiene conto del tasso di inflazione registrato nell’anno e dei rendimenti medi dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi. Il Codice Civile del 1942 ha fissato all’articolo 1284 il tasso legale al 5% annuo rimasto tale fino al 1990. Dopo questa data è cambiato ben undici volte: dal 16/12/1990 al 31/12/1996 è stato elevato al 10%, dall’1/1/1997 al 31/12/1998 è rientrato al 5%, dall’1/1/1999 al 31/12/2000 è stato dimezzato al 2,5% per poi passare al 3,5% dall’1/1/2001 al 31/12/2001 e al 3% dall’1/1/2002 al 31/12/2003, ed ancora al 2,5% dall’1/1/2004 al 31/12/2007 e di nuovo al 3% dall’1/1/2008 al 31/12/2009, e poi all’1% dall’1/1/2010 al 31/12/2010 elevato all’1,5% dall’1/1/2011 al 31/12/2011, non ultimo al 2,5%  dall’1/1/2012 al 31/12/2013 ed infine all’1% dal 2014. La variazione del tasso di interesse non è automatica, il ministro dell’Economia ha la facoltà di modificarlo con decreto da emanarsi non oltre il 15 dicembre. Qualora entro tale data non venga fissata la nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo. Buone notizie per i cittadini che hanno somme da pagare con l’aggiunta di interessi legali. Effetti positivi anche sui versamenti in ritardo delle imposte. Cambiano infatti gli importi, dovuti al Fisco, tramite la procedura del ravvedimento operoso. Gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello entro il quale il pagamento andava effettuato e fino al giorno in cui avviene il versamento, considerando proprio i tassi in vigore nei diversi periodi interessati. Ad esempio, sul versamento del saldo Imu di dicembre da effettuarsi il 10 gennaio 2014, anziché il 16 dicembre 2013 secondo l’ordinaria scadenza, andranno calcolati gli interessi del 2,5% per il periodo dal 17 al 31 dicembre 2013 e dell’1% per i restanti 10 giorni, dal primo al 10 gennaio 2014. Vi sono molte norme che prevedono l’applicazione obbligatoria dell’interesse legale nei rapporti tra cittadini o tra cittadini e Stato. Tra queste le disposizioni del contratto di locazione allorché il proprietario deve remunerare il deposito cauzionale consegnatovi dall’inquilino. La facoltà del proprietario di richiedere, quando sostiene spese di manutenzione straordinaria nell’unità immobiliare locata o sulle parti comuni condominiali, un aumento del canone di locazione nella misura dell’interesse legale calcolato sulle spese sostenute. E poi, gli interessi di mora per ritardati pagamenti dell’inquilino o per la restituzione di somme percepite in più dal proprietario, il risarcimento dei danni e i pagamenti effettuati in ritardo quando però non è stato precisato il livello di penale e il rimborso anticipato di debiti cambiari. Ed ancora, la regolarizzazione degli omessi o tardivi versamenti relativi ad Imu, Iva, Irap, Irpef ed altri tributi attraverso il ravvedimento operoso.<<<<<

 

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria” del  5/1/2014

 

 

 

 

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Piazza Scala - gennaio 2014