Presentiamo una nota del collega Filippo Vasta in relazione alla fiscalità del Fondo

 

 

Mi è stato ripetutamente chiesto di tornare sull’argomento dei benefici fiscali in materia di Cassa Sanitaria Integrativa. Lo faccio volentieri, ricordando però che nella prossima dichiarazione dei redditi le agevolazioni potrebbero essere colpite dalla scure dei provvedimenti del governo, essendo ormai andato in soffitta il sacrosanto principio della irretroattività delle leggi tributarie.

Il nuovo Fondo Sanitario, partito il 1° gennaio 2011, è stato iscritto all’apposito albo dei Fondi Integrativi al Servizio Sanitario Nazionale, condizione necessaria perché i contributi da noi corrisposti possano essere dedotti dal reddito. Pertanto anche l’anno prossimo, così come avveniva per la vecchia Cassa Sanitaria, potremo dedurre dall’imponibile il totale di quanto abbiamo versato mensilmente quest’anno, sulla base della certificazione che ci verrà inviata dal Fondo in tempo utile. Ricordiamo che l’iscritto al Fondo è l’unico ad aver titolo per effettuare questa deduzione che include, pertanto, anche la parte di contributo relativa ai familiari, a carico e non a carico, purché l’importo complessivo non superi i 3.615 Euro.

Ovviamente le spese non rimborsate potranno essere portate in detrazione d’imposta, all’aliquota del 19%, salvo cambiamenti disposti dall’Agenzia delle Entrate in base a nuove disposizioni.

Per quanto riguarda gli scontrini farmaceutici, dovremo attendere le istruzioni per la compilazione del mod 730 o dell’Unico; sappiamo per esperienza che ogni anno intervengono nuove disposizioni astruse per complicarci la vita. Detraiamo altresì le franchigie che abbiamo pagato in occasioni di prestazioni per le quali abbiamo usufruito dell’assistenza diretta.

Per quanto riguarda l’assistenza indiretta, quest’anno avremo la novità dell’importo differito. Ricordiamo che se chiediamo, per esempio, il rimborso di una prestazione di Euro 100,00, riceveremo – in linea di massima e salvo casi particolari, massimali e quant’altro – un accredito di Euro 56,00 e una lettera di dettaglio secondo lo schema seguente:
 

Numero

fattura

Data

fattura

Codice

prestazione

Prestazione

 

Importo

richiesto

Importo liquidato

Importo

differito

Esito

 

1

2/2/2011

A500KV

Visita oculistica

€ 100,00

€ 56,00

€ 14,00

Liquidato

 

In effetti, a norma di regolamento, in questo caso avremmo avuto diritto ad un rimborso del 70%, e quindi ad Euro 70,00. Di questa cifra però viene immediatamente riconosciuta solo l’80% e quindi Euro 56,00; i residui Euro 14,00 verranno accantonati in attesa di verificare se, a bilancio approvato, ci saranno fondi sufficienti per una ulteriore liquidazione totale o parziale, ipotesi che oggi abbiamo motivo di ritenere piuttosto remota.

Pertanto, se abbiamo ottenuto questo tipo di prestazione dal Fondo, l’anno prossimo in sede di dichiarazione dei redditi dovremo già conoscere quale sarà la sorte degli importi differiti, per potere determinare le quote rimaste a nostro carico. Speriamo di avere delle informazioni al riguardo in tempo utile per procedere correttamente in quanto occorre ricordare che:

Risulta quindi evidente quanto sia importante avere cognizione, al momento della dichiarazione, della sorte dei nostri importi differiti. Consigliamo pertanto di effettuare la dichiarazione stessa negli ultimi giorni consentiti dalle scadenze fiscali, per potere fare le corrette imputazioni.

Ci ripromettiamo di tornare in argomento la prossima primavera.

 

Filippo Vasta - ottobre 2011

 

 

 

 

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