I colleghi stanno ricevendo in questi giorni una mail di IntesaSanpaolo del seguente tenore:
 

Gentile Cliente, a causa del mancato aggiornamento di alcune informazioni di legge ai fini antiriciclaggio (ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007), il personale delle filiali non è più abilitato ad effettuare operazioni su alcuni dei rapporti di cui risulti intestatario o cointestatario.
Se non hai già provveduto, ti invitiamo a contattare con urgenza la tua filiale per sapere se le informazioni mancanti riguardano te o uno dei cointestatari.
L’interessato dovrà necessariamente recarsi presso una qualsiasi filiale del gruppo con documento d’identità valido per procedere alla regolarizzazione della posizione: in mancanza, non potremo garantire la consueta operatività sui tuoi rapporti.

 

Trascuriamo pure la mancanza della formula di commiato, non ci sembra che quella che dovrebbe essere la nostra banca sia particolarmente attenta agli ex dipendenti: il responsabile di una piccola filiale ha ammesso di non avere un dettaglio dei pensionati suoi correntisti e, pur essendo a conoscenza del rispetto un tempo portato a questi colleghi, ha dichiarato cripticamente che "è cambiato il contesto".
 

Di seguito riportiamo due casi emblematici:

Osserviamo che aver provveduto ad un blocco senza avviso durante il mese di agosto (!?) ha creato grossi problemi alla clientela che in parecchi casi ha appreso di non poter operare nei luoghi di villeggiatura: ci chiediamo quanto sia legittimo un atteggiamento siffatto da parte delle banche, dando per scontato che anche gli altri istituti di credito abbiano portato a termine lo stesso blitz (altra definizione non riusciamo a trovare) altrimenti Intesasanpaolo  avrebbe segnato un clamoroso autogol in quanto la nuova normativa In calce alla presente riportiamo un articolo reperito sul web (provenienza Sole24Ore) dal collega Renzo Saitta che ci ci lascia molto perplessi sul comportamento della banca, in particolare per l'avvio della procedura di blocco dei rapporti, avviato - ripetiamo - nel mese di agosto 2013 quando la disciplina entrerà in vigore il 1° gennaio 2014.

Piazza Scala - 5 settembre 2013


 

 

 

Nuove norme antiriciclaggio, in bilico i contratti dei conti correnti - di Ranieri Razzante - 14 aprile 2013
Contratti di conto corrente da modificare dopo il provvedimento sull'antiriciclaggio. La sezione IX delle nuove istruzioni della Banca d'Italia sull'adeguata verifica della clientela prevede infatti, al punto 2, che in caso di impossibilità di rispettare gli obblighi di «adeguata verifica» a fronte di un conto o rapporto esistente, le banche debbano interrompere il rapporto e restituire le somme ivi depositate al cliente. Si tratta di applicare l'articolo 23, comma 1, del decreto 231/2007 e fin qui nessun problema. Viene però prevista una forma vincolata per il cliente di rimborso dei suoi fondi che potrà avvenire solo «tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso».
Questa norma genera una serie di problemi operativi, quando non legali, per le banche che dovranno applicarla. In primis perché queste saranno costrette a chiedere al cliente di aprire un conto corrente in altra banca sul quale restituire le somme a lui spettanti. Tra l'altro, questo nuovo conto corrente non potrà essere postale, in quanto la dizione delle istruzioni è precisa e non lascia adito a dubbi. E qui si arriva alla questione nodale alla quale bisognerà indubbiamente trovare una soluzione normativa o interpretativa da qui al 1 gennaio 2014, data di entrata in vigore della disciplina.
I contratti bancari di conto corrente, infatti, si conformano alle disposizioni del codice civile che sono inderogabili dalle parti, soprattutto se sfavorevoli al cliente. L'articolo 1852 del codice dispone, tra l'altro, che «il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito». Inoltre, l'articolo 1856 prevede che «la banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente».
Queste norme sono fedelmente riprodotte nei contratti in uso presso le banche, che non possono evidentemente prevedere divieti ai prelevamenti e versamenti in contanti. La legge antiriciclaggio dispone unicamente (articolo 49, comma 1) una "limitazione" al trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000 euro. Ciò significa, come peraltro confermato in più occasioni dal Mef, che ogni cittadino ha facoltà di versare e prelevare dal suo conto corrente le somme in contanti di cui dispone o intende disporre.
La conseguenza di questo ragionamento risulta quindi ovvia: a fronte della chiusura di un conto corrente, sia su richiesta del cliente (ad esempio per insoddisfazione verso i servizi della banca) oppure della banca (esercizio della facoltà di recesso o esercizio del diritto previsto dalla legge antiriciclaggio), quindi, il correntista dovrà rientrare nella disponibilità delle somme depositate ritirandole presso l'istituto di credito a mezzo contanti, bonifico su eventuale altro conto che abbia a disposizione, assegno circolare rilasciato dalla banca. comprensibile allora la preoccupazione, sia dei clienti che delle banche, che questa norma limitativa venga applicata. Tra l'altro, a livello strettamente giuridico, si avrebbe una deroga ad una norma primaria operata da una fonte non legislativa.
A ciò si aggiunga che il bonifico di trasferimento delle somme del conto chiuso conterrà come causale proprio l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica per quel cliente; e ciò non predisporrà certo la banca ricevente ad accettare il nuovo cliente senza qualche perplessità. Ad onor del vero, questa previsione delle istruzioni sull'adeguata verifica era già contenuta nel Dlgs n. 169/2012, che la introduceva all'articolo 23, comma 1-bis, del decreto 231/2007. Una circolare dell'Abi, facendo riferimento a una decisione condivisa con il Mef, dava conto della sospensione dell'applicazione della regola in commento fino all'emanazione di chiarimenti da parte del Ministero. Chiarimenti che, a questo punto, si rendono più che necessari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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