I colleghi stanno ricevendo in questi giorni una mail di IntesaSanpaolo del
seguente tenore:
Gentile Cliente, a causa del mancato aggiornamento di alcune
informazioni di legge ai fini antiriciclaggio (ai sensi del D. Lgs. n.
231/2007), il personale delle filiali non è più abilitato ad effettuare
operazioni su alcuni dei rapporti di cui risulti intestatario o
cointestatario.
Se non hai già provveduto, ti invitiamo a contattare con urgenza la tua
filiale per sapere se le informazioni mancanti riguardano te o uno dei
cointestatari.
L’interessato dovrà necessariamente recarsi presso una
qualsiasi filiale del gruppo con documento d’identità valido per procedere
alla regolarizzazione della posizione: in mancanza, non potremo garantire la
consueta operatività sui tuoi rapporti.
Trascuriamo pure la mancanza della formula di
commiato, non ci sembra che quella che dovrebbe essere la nostra banca sia
particolarmente attenta agli ex dipendenti: il responsabile di una piccola
filiale ha ammesso di non avere un dettaglio dei pensionati suoi correntisti
e, pur essendo a conoscenza del rispetto un tempo portato a questi colleghi,
ha dichiarato cripticamente che "è cambiato il contesto".
Di seguito riportiamo due casi emblematici:
Osserviamo che aver provveduto ad un blocco senza
avviso durante il mese di agosto (!?) ha creato grossi problemi alla
clientela che in parecchi casi ha appreso di non poter operare nei luoghi di
villeggiatura: ci chiediamo quanto sia legittimo un atteggiamento siffatto
da parte delle banche, dando per scontato che anche gli altri istituti di
credito abbiano portato a termine lo stesso blitz (altra definizione non
riusciamo a trovare) altrimenti Intesasanpaolo avrebbe segnato un
clamoroso autogol in quanto la nuova normativa
In calce alla presente riportiamo un articolo reperito sul web (provenienza
Sole24Ore) dal collega
Renzo Saitta che ci ci lascia molto perplessi sul comportamento della banca,
in particolare per l'avvio della procedura di blocco dei rapporti, avviato -
ripetiamo - nel mese di agosto 2013 quando la disciplina entrerà in
vigore il 1° gennaio 2014.
Piazza Scala - 5 settembre 2013
Nuove norme antiriciclaggio, in bilico i contratti dei conti correnti - di
Ranieri Razzante - 14 aprile 2013
Contratti di conto corrente da modificare dopo il provvedimento
sull'antiriciclaggio. La sezione IX delle nuove istruzioni della Banca
d'Italia sull'adeguata verifica della clientela prevede infatti, al punto 2,
che in caso di impossibilità di rispettare gli obblighi di «adeguata
verifica» a fronte di un conto o rapporto esistente, le banche debbano
interrompere il rapporto e restituire le somme ivi depositate al cliente. Si
tratta di applicare l'articolo 23, comma 1, del decreto 231/2007 e fin qui
nessun problema. Viene però prevista una forma vincolata per il cliente di
rimborso dei suoi fondi che potrà avvenire solo «tramite bonifico su un
conto corrente bancario indicato dal cliente stesso».
Questa norma genera una serie di problemi operativi, quando non legali, per
le banche che dovranno applicarla. In primis perché queste saranno costrette
a chiedere al cliente di aprire un conto corrente in altra banca sul quale
restituire le somme a lui spettanti. Tra l'altro, questo nuovo conto
corrente non potrà essere postale, in quanto la dizione delle istruzioni è
precisa e non lascia adito a dubbi. E qui si arriva alla questione nodale
alla quale bisognerà indubbiamente trovare una soluzione normativa o
interpretativa da qui al 1 gennaio 2014, data di entrata in vigore della
disciplina.
I contratti bancari di conto corrente, infatti, si conformano alle
disposizioni del codice civile che sono inderogabili dalle parti,
soprattutto se sfavorevoli al cliente. L'articolo 1852 del codice dispone,
tra l'altro, che «il correntista può disporre in qualsiasi momento delle
somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso
eventualmente pattuito». Inoltre, l'articolo 1856 prevede che «la banca
risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione di incarichi
ricevuti dal correntista o da altro cliente».
Queste norme sono fedelmente riprodotte nei contratti in uso presso le
banche, che non possono evidentemente prevedere divieti ai prelevamenti e
versamenti in contanti. La legge antiriciclaggio dispone unicamente
(articolo 49, comma 1) una "limitazione" al trasferimento di denaro contante
tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000 euro. Ciò
significa, come peraltro confermato in più occasioni dal Mef, che ogni
cittadino ha facoltà di versare e prelevare dal suo conto corrente le somme
in contanti di cui dispone o intende disporre.
La conseguenza di questo ragionamento risulta quindi ovvia: a fronte della
chiusura di un conto corrente, sia su richiesta del cliente (ad esempio per
insoddisfazione verso i servizi della banca) oppure della banca (esercizio
della facoltà di recesso o esercizio del diritto previsto dalla legge
antiriciclaggio), quindi, il correntista dovrà rientrare nella disponibilità
delle somme depositate ritirandole presso l'istituto di credito a mezzo
contanti, bonifico su eventuale altro conto che abbia a disposizione,
assegno circolare rilasciato dalla banca. comprensibile allora la
preoccupazione, sia dei clienti che delle banche, che questa norma
limitativa venga applicata. Tra l'altro, a livello strettamente giuridico,
si avrebbe una deroga ad una norma primaria operata da una fonte non
legislativa.
A ciò si aggiunga che il bonifico di trasferimento delle somme del conto
chiuso conterrà come causale proprio l'impossibilità di rispettare gli
obblighi di adeguata verifica per quel cliente; e ciò non predisporrà certo
la banca ricevente ad accettare il nuovo cliente senza qualche perplessità.
Ad onor del vero, questa previsione delle istruzioni sull'adeguata verifica
era già contenuta nel Dlgs n. 169/2012, che la introduceva all'articolo 23,
comma 1-bis, del decreto 231/2007. Una circolare dell'Abi, facendo
riferimento a una decisione condivisa con il Mef, dava conto della
sospensione dell'applicazione della regola in commento fino all'emanazione
di chiarimenti da parte del Ministero. Chiarimenti che, a questo punto,
si rendono più che necessari.
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