Nuovi limiti in materia di antiriciclaggio introdotti con la “manovra di Ferragosto”
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13/08/2011 il Decreto Legge n° 138/2011 (c.d. “manovra di Ferragosto”) che ha modificato l’art. 49 del D. Lgs. n° 231/2007 (legge antiriciclaggio) riducendo da € 5.000 a € 2.500 la soglia oltre la quale scatta l’obbligo di tracciabilità per il trasferimento di denaro in contante, libretti di deposito al portatore e titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Con questo intervento il Governo mira ad uniformare le transazioni in contanti che avvengono in Italia agli altri Paesi europei.
Lo scopo è scoraggiare l’uso delle banconote, oltre la soglia dei 2.500 euro, nelle transazioni che avvengono in assenza degli intermediari finanziari; infatti, la modifica interessa la normativa antiriciclaggio, ma ha un impatto evidente anche nella lotta all’evasione fiscale, dato che il contante è uno degli strumenti più ricorrenti per la gestione del “nero”.
Ricordiamo, cosa già evidenziata da questo studio con propria comunicazione del 16/04/2008, inoltre, che dal 2007 in poi c’è stato un susseguirsi altalenante di modifiche alla soglia per l’utilizzo del contante. Inizialmente il limite per l’uso delle banconote era stato fissato dal D. Lgs. 231/2007 a € 5.000, ed era poi aumentato a € 12.500 con il D.Lgs. 112/2008, per poi scendere nuovamente a € 5.000 con il D. Lgs. 78/2010. Infine, dal 13 agosto 2011 il limite per pagare in contanti è stato fissato ad € 2.500 (art. 2 comma 4 del D. L. 138/2011).
Si elencano, di seguito, le principali novità sulla normativa antiriciclaggio in vigore dal 13 agosto 2011:
sono vietati i trasferimenti di denaro in contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione è complessivamente pari o superiore a € 2.500,00. Il trasferimento potrà essere eseguito solo tramite bonifico bancario o con assegno bancario, postale o circolare muniti della clausola di non trasferibilità, del nome o della ragione sociale del beneficiario. Inoltre, non è possibile aggirare la norma dividendo il pagamento in più tranches, ciascuna di importo inferiore a € 2.500, in quanto in caso di pagamenti frazionati nessuno di questi può essere versato in contanti;
i moduli di assegni bancari o postali saranno rilasciati da banche e da Poste Italiane S.p.A.(gli unici intermediari abilitati) muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente potrà richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari o postali in forma libera;
gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (“me medesimo”) potranno essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.;
per ciascun assegno bancario, postale o circolare richiesto in forma libera sarà dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1,50;
gli assegni di cui è consentita la girata, cioè quelli trasferibili, dovranno recare la girata “piena”: il beneficiario dell’assegno va identificato con dati anagrafici o con la ragione sociale e ciascuna girata dovrà recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante. Gli assegni al portatore, dunque, non potranno circolare più con la girata “in bianco”;
Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non potrà essere pari o superiore a € 2.500,00;
i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore ad € 2.500, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere estinti oppure il loro saldo dovrà essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 settembre 2011; se un soggetto intende detenere somme pari o superiori ai 2.500 euro dovrà dare al libretto un nome, rendendo impossibile quindi a chiunque di movimentarlo al suo posto.
E’ opportuno
ricordare che il comma 14 dell’art. 49 sul riciclaggio pone una limitazione
alla circolazione dei libretti di deposito al portatore, sempreché siano
rispettosi della soglia di legge. Ogni soggetto che li cede ad un altro
perché effettui un deposito o un prelievo dovrà
comunicarlo per iscritto
alla banca o allo sportello postale entro 30 giorni. Questa “autocertificazione” del
trasferimento dovrà contenere i dati del cessionario, la sua accettazione e
la data del trasferimento del titolo.
Sanzioni:
la sanzione per chi non rispetta le nuove regole sulla tracciabilità è
compresa
dall’1% al 40%
dell’importo oggetto del trasferimento in contanti. Per coloro che, invece,
lasciano invariato il saldo dei libretti al portatore la sanzione è compresa
tra il 10% e il 20% del saldo del libretto stesso.
Lo studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
L’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.
Matera, 05 settembre 2011
Dott. Vincenzo Marranzini
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