Cosenza, 6 settembre 2011
Comunicazione N.1562011
ASSOCIAZIONE PENSIONATI CARICAL E BANCA CARIME
Web-site: www.asspenscarical.altervista.org
 

Nuovi limiti in materia di antiriciclaggio introdotti con la “manovra di Ferragosto”

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13/08/2011 il Decreto Legge n° 138/2011 (c.d. “manovra di Ferragosto”) che ha modificato l’art. 49 del D. Lgs. n° 231/2007 (legge antiriciclaggio) riducendo da € 5.000 a € 2.500 la soglia oltre la quale scatta l’obbligo di tracciabilità per il trasferimento di denaro in contante, libretti di deposito al portatore e titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Con questo intervento il Governo mira ad uniformare le transazioni in contanti che avvengono in Italia agli altri Paesi europei.

Lo scopo è scoraggiare l’uso delle banconote, oltre la soglia dei 2.500 euro, nelle transazioni che avvengono in assenza degli intermediari finanziari; infatti, la modifica interessa la normativa antiriciclaggio, ma ha un impatto evidente anche nella lotta all’evasione fiscale, dato che il contante è uno degli strumenti più ricorrenti per la gestione del “nero”.

Ricordiamo, cosa già evidenziata da questo studio con propria comunicazione del 16/04/2008, inoltre, che dal 2007 in poi c’è stato un susseguirsi altalenante di modifiche alla soglia per l’utilizzo del contante. Inizialmente il limite per l’uso delle banconote era stato fissato dal D. Lgs. 231/2007 a € 5.000, ed era poi aumentato a € 12.500 con il D.Lgs. 112/2008, per poi scendere nuovamente a € 5.000 con il D. Lgs. 78/2010. Infine, dal 13 agosto 2011 il limite per pagare in contanti è stato fissato ad € 2.500 (art. 2 comma 4 del D. L. 138/2011).

Si elencano, di seguito, le principali novità sulla normativa antiriciclaggio in vigore dal 13 agosto 2011:

E’ opportuno ricordare che il comma 14 dell’art. 49 sul riciclaggio pone una limitazione alla circolazione dei libretti di deposito al portatore, sempreché siano rispettosi della soglia di legge. Ogni soggetto che li cede ad un altro perché effettui un deposito o un prelievo dovrà  comunicarlo per iscritto alla banca o allo sportello postale entro 30 giorni. Questa “autocertificazione” del trasferimento dovrà contenere i dati del cessionario, la sua accettazione e la data del trasferimento del titolo.
Sanzioni:
la sanzione per chi non rispetta le nuove regole sulla tracciabilità è compresa dall’1% al 40% dell’importo oggetto del trasferimento in contanti. Per coloro che, invece, lasciano invariato il saldo dei libretti al portatore la sanzione è compresa tra il 10% e il 20% del saldo del libretto stesso.

Lo studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

L’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

 

Matera, 05 settembre 2011

 

 

Dott. Vincenzo Marranzini

 

 

Via Luigi Einaudi, 73 - 75100 MATERA Tel.0835/330304 Fax 0835/330566

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@mail: dott.marranzini@virgilio.it

 

 

 

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