Un collega scrive:
A
seguito di una mia richiesta mail di esito della mia istanza all'Agenzia
dell'Entrate per il recupero del 4% sullo zainetto inoltrata il XXXX/2013,
ho ricevuto oggi la seguente risposta:
INIZIA:
Gentile contribuente, si conferma che la Sua istanza è pervenuta allo
scrivente Ufficio di Milano ed è stata acquisita nella linea di lavorazione
dei rimborsi.
Verrà successivamente assegnata ed esaminata nel rispetto dell’ordine
cronologico di tale tipologia di richieste.
Si precisa che la tempistica di lavorazione dei rimborsi per maggiori
imposte sui redditi assoggettati tassazione separata ( art. 17 del DPR
917/86) tiene conto delle operazioni di liquidazione di cui all’art 19,
comma 1, terzo periodo del Tuir "Gli uffici finanziari provvedono a
riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque
anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione
iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione del sostituto d’imposta".
Per quanto esposto, i crediti d’imposta chiesti a rimborso, per motivi
tecnico-giuridici, non possono essere erogati prima dell’esito della
menzionata riliquidazione.
FINISCE
Purtroppo da incompetente non sono riuscito a capirne il contenuto, ti
chiedo se puoi chiarirmi il significato e soprattutto se é una risposta
coerente con la pratica. Nel caso non lo fosse ti sarei grato se mi
consigliassi cosa fare.
Se necessario sono disposto a venire in Via Torino e/o se lo ritieni
necessario, rivolgermi ad un professionista / consulente che gentilmente
vorrai indicarmi.
La risposta di
Gianfranco Minotti:
La
comunicazione che hai ricevuto dall’ Agenzia delle Entrate, sostanzialmente
di contenuto interlocutorio, è suscettibile di critica. E’ infatti da
rilevare che la procedura di riliquidazione cui l’ufficio amministrativo fa
riferimento per giustificare i tempi di elaborazione della pratica che ti
riguarda non è più in vigore per quanto attiene ai proventi da
capitalizzazione di pensioni (c.d. ‘zainetti’) essendo stato abrogato dal D.
Lgs 252 /2005 l’articolo 20 del Tuir che assoggettava detti proventi a tale
procedura ( l'articolo 19 comma 1 del Tuir citato dall' AdE si riferisce al
Tfr). E’ inoltre da rimarcare che anche sotto la vigenza del succitato
articolo la riliquidazione della tassazione sarebbe comunque stata operata
solo sul montante maturato dal 1° gennaio 2001 e quindi non avrebbe potuto
incidere sul montante preso in considerazione nella tua istanza di rimborso
in quanto afferente al periodo precedente a detta data. Devo pertanto
osservare ancora una volta come si intendano frapporre ostacoli (quantomeno
dilatori) alle iniziative volte ad ottenere il ristoro delle eccedenze di
fiscalità subite con la tassazione degli ‘zainetti’ da parte del FAPA che
(uniformandosi a dati ricevuti dal Fondo Comit) non deduce dal montante
maturato sino al 31.12.2000 i contributi versati , fino al 1994 , dai
dipendenti della Banca Commerciale Italiana al Fondo Comit nel limite del 4%
della retribuzione annua.
Nella tua situazione (che comunque è, allo stato, formalmente migliore
rispetto a quelle di coloro che si sono visti respingere le istanze di
rimborso con conseguente necessità di ricorrere a tutele legali) potresti
formalizzare un’istanza di ‘autotutela’ in replica alla comunicazione dell’
Agenzia delle Entrate ed avente finalità di carattere sollecitatorio ad una
definizione della pratica : ancorché non sia facile ottenere un mutamento di
determinazione da parte dell’ufficio amministrativo potrebbe forse valere la
pena tentare la via di una tale iniziativa. Stante la relativa , contenuta
entità della cifra in gioco non mi sento di consigliarti , ora, di ricorrere
all’assistenza di un professionista : se ti può servire per le tue decisioni
ti informo che dopo il deposito di una mia analoga istanza di rimborso (
presentata a distanza di oltre tre anni dall'accredito dello 'zainetto' ) ho
dovuto attendere due anni ca. per ricevere soddisfazione dall’ Agenzia delle
Entrate.