Un collega scrive:

 

A seguito di una mia richiesta mail di esito della mia istanza all'Agenzia dell'Entrate per il recupero del 4% sullo zainetto inoltrata il XXXX/2013, ho ricevuto oggi la seguente risposta:
INIZIA:
Gentile contribuente, si conferma che la Sua istanza è pervenuta allo scrivente Ufficio di Milano ed è stata acquisita nella linea di lavorazione dei rimborsi.
Verrà successivamente assegnata ed esaminata nel rispetto dell’ordine  cronologico di tale tipologia di richieste.
Si precisa che la  tempistica di lavorazione dei rimborsi per maggiori imposte sui redditi assoggettati tassazione separata ( art. 17 del DPR 917/86) tiene conto delle operazioni di liquidazione  di cui all’art 19, comma 1, terzo periodo del Tuir "Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta".
Per quanto esposto, i crediti d’imposta chiesti a rimborso, per motivi tecnico-giuridici, non possono essere erogati prima dell’esito della menzionata riliquidazione.
FINISCE
Purtroppo da incompetente non sono riuscito a capirne il contenuto, ti chiedo se puoi chiarirmi il significato e soprattutto se é una risposta coerente con la pratica. Nel caso non lo fosse ti sarei grato se mi consigliassi cosa fare.
Se necessario sono disposto a venire in Via Torino   e/o se lo ritieni necessario, rivolgermi ad un professionista / consulente che gentilmente vorrai indicarmi.
 

 

La risposta di Gianfranco Minotti:
 

La comunicazione che hai ricevuto dall’ Agenzia delle Entrate, sostanzialmente di contenuto interlocutorio, è suscettibile di critica. E’ infatti da rilevare che la procedura di riliquidazione cui l’ufficio amministrativo fa riferimento per giustificare i tempi di elaborazione della pratica che ti riguarda non è più in vigore per quanto attiene ai proventi da capitalizzazione di pensioni (c.d. ‘zainetti’) essendo stato abrogato dal D. Lgs 252 /2005 l’articolo 20 del Tuir che assoggettava detti proventi a tale procedura ( l'articolo 19 comma 1 del Tuir citato dall' AdE si riferisce al Tfr). E’ inoltre da rimarcare che anche sotto la vigenza del succitato articolo la riliquidazione della tassazione sarebbe comunque stata operata solo sul montante maturato dal 1° gennaio 2001 e quindi non avrebbe potuto incidere sul montante preso in considerazione nella tua istanza di rimborso in quanto afferente al periodo precedente a detta data. Devo pertanto osservare ancora una volta come si intendano frapporre ostacoli (quantomeno dilatori) alle iniziative volte ad ottenere il ristoro delle eccedenze di fiscalità subite con la tassazione degli ‘zainetti’ da parte del FAPA che (uniformandosi a dati ricevuti dal Fondo Comit) non deduce dal montante maturato sino al 31.12.2000 i contributi versati , fino al 1994 , dai dipendenti della Banca Commerciale Italiana al Fondo Comit nel limite del 4% della retribuzione annua.
Nella tua situazione (che comunque è, allo stato, formalmente migliore rispetto a quelle di coloro che si sono visti respingere le istanze di rimborso con conseguente necessità di ricorrere a tutele legali) potresti formalizzare un’istanza di ‘autotutela’ in replica alla comunicazione dell’ Agenzia delle Entrate ed avente finalità di carattere sollecitatorio ad una definizione della pratica : ancorché non sia facile ottenere un mutamento di determinazione da parte dell’ufficio amministrativo potrebbe forse valere la pena tentare la via di una tale iniziativa. Stante la relativa , contenuta entità della cifra in gioco non mi sento di consigliarti , ora, di ricorrere all’assistenza di un professionista : se ti può servire per le tue decisioni ti informo che dopo il deposito di una mia analoga istanza di rimborso ( presentata a distanza di oltre tre anni dall'accredito dello 'zainetto' ) ho dovuto attendere due anni ca. per ricevere soddisfazione dall’ Agenzia delle Entrate.


 

 

 

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