Pubblichiamo la sentenza purtroppo sfavorevole per i colleghi ex Comit
pensionati nel biennio 98/99: la Cassazione ha rigettato il ricorso dei
legali Antonio Pileggi, Vittorio Lo Fiego e Manfredo Lavizzari (non presente
nel collegio di difesa Michele Iacoviello, che - a quanto ci risulta -
dovrebbe convocare, dopo il periodo feriale, un'assemblea aperta a tutti i
pensionati 98/99 per valutare i risvolti del provvedimento).
Con l'occasione vi sottoponiamo anche la sentenza d'Appello del marzo 2008,
confermata dalla Cassazione
Piazza Scala
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la sentenza di Cassazione per i pensionati 98/99 dell'8 aprile 2014 | |
la sentenza d'Appello per i pensionati 98/99 del 18 marzo 2008 |
L'informativa del Fondocomit alle
Fonti Istitutive - lettera dell'11 luglio 2014
Oggetto: Situazione del Fondo (n. iscr. COVIP:
1427) - Corte di Cassazione. Causa RGN 24121/008 rubricata "Auterio + 143"
contro Fondo pensioni - Sentenza del 8/4-19/6/2014.
Vi informiamo che con sentenza, di cui si allega copia, della' Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro, emessa a seguito dell'udienza di trattazione
tenutasi in data 8 aprile u.s., depositata in Cancelleria il 19 giugno, si è
concluso con esito favorevole per il nostro Ente un annoso contenzioso
instaurato da un consistente gruppo di Pensionati, divenuti tali negli anni
1998 e 1999, che rivendicavano il diritto ad un più elevato trattamento
pensionistico senza le riduzioni stabilite dalle delibere del Consiglio di
Amministrazione del 15.12.1997 e del 28.6.1999, sancite dall'Accordo del
16.12.1999.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso avversario, confermando la non
censurabilità della sentenza della Corte d'Appello di Milano circa la
validità degli Accordi intervenuti fra fine 1997 e fine 1999, l'inesistenza
di diritti quesiti in capo ai Pensionati 98/99 e la "ragionevolezza" di
quegli Accordi.
Viene dunque definitivamente confermata la legittimità dell'operato del
Fondo Comit e la "sovranità" dell'autonomia collettiva aziendale in materia
di previdenza complementare.
L'unica questione sostanziale ancora da dirimere nei giudizi di opposizione
a Stato Passivo in corso al Tribunale di Milano (ma vi sono già precedenti
favorevoli al Fondo anche della Corte d'Appello di Roma) riguarda
l'applicabilità o meno dell'art. 27 dello Statuto del Fondo alla fase di
liquidazione (e con quali effetti sulla ripartizione fra i Partecipanti),
con particolare riferimento alla interpretazione data a tale articolo dai
ricorrenti.
Fondo Pensioni per il Personale
della Banca commerciale Italiana
in Liquidazione
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Piazza Scala - luglio 2014