Pubblichiamo la sentenza purtroppo sfavorevole per i colleghi ex Comit pensionati nel biennio 98/99: la Cassazione ha rigettato il ricorso dei legali Antonio Pileggi, Vittorio Lo Fiego e Manfredo Lavizzari (non presente nel collegio di difesa Michele Iacoviello, che - a quanto ci risulta - dovrebbe convocare, dopo il periodo feriale, un'assemblea aperta a tutti i pensionati 98/99 per valutare i risvolti del provvedimento).
Con l'occasione vi sottoponiamo anche la sentenza d'Appello del marzo 2008, confermata dalla Cassazione

Piazza Scala

 

Clicca sulle icone sottostanti per visualizzare le due sentenze

la sentenza di Cassazione per i pensionati 98/99 dell'8 aprile 2014
la sentenza d'Appello per i pensionati 98/99 del 18 marzo 2008

 

 

 

L'informativa del Fondocomit alle Fonti Istitutive - lettera dell'11 luglio 2014

Oggetto: Situazione del Fondo (n. iscr. COVIP: 1427) - Corte di Cassazione. Causa RGN 24121/008 rubricata "Auterio + 143" contro Fondo pensioni - Sentenza del 8/4-19/6/2014.

Vi informiamo che con sentenza, di cui si allega copia, della' Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa a seguito dell'udienza di trattazione tenutasi in data 8 aprile u.s., depositata in Cancelleria il 19 giugno, si è concluso con esito favorevole per il nostro Ente un annoso contenzioso instaurato da un consistente gruppo di Pensionati, divenuti tali negli anni 1998 e 1999, che rivendicavano il diritto ad un più elevato trattamento pensionistico senza le riduzioni stabilite dalle delibere del Consiglio di Amministrazione del 15.12.1997 e del 28.6.1999, sancite dall'Accordo del 16.12.1999.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso avversario, confermando la non censurabilità della sentenza della Corte d'Appello di Milano circa la validità degli Accordi intervenuti fra fine 1997 e fine 1999, l'inesistenza di diritti quesiti in capo ai Pensionati 98/99 e la "ragionevolezza" di quegli Accordi.
Viene dunque definitivamente confermata la legittimità dell'operato del Fondo Comit e la "sovranità" dell'autonomia collettiva aziendale in materia di previdenza complementare.
L'unica questione sostanziale ancora da dirimere nei giudizi di opposizione a Stato Passivo in corso al Tribunale di Milano (ma vi sono già precedenti favorevoli al Fondo anche della Corte d'Appello di Roma) riguarda l'applicabilità o meno dell'art. 27 dello Statuto del Fondo alla fase di liquidazione (e con quali effetti sulla ripartizione fra i Partecipanti), con particolare riferimento alla interpretazione data a tale articolo dai ricorrenti.
Fondo Pensioni per il Personale
della Banca commerciale Italiana
in Liquidazione
 

 

 

 

 

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Piazza Scala - luglio 2014