Cosenza, 20 maggio 2012

www.asspenscarical.altervista.org

 

 

 

Il 730 bussa sempre due volte

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista

il Quotidiano – Domenica 20 maggio 2012

 

Il contribuente che, volente o nolente, ha saltato l’appuntamento con l’invio del modello 730 al proprio

sostituto d’imposta, il 16 maggio è stato l’ultimo giorno utile, può ancora consegnarlo ad un Caf o ad un professionista abilitato entro il prossimo 20 giugno.

La scelta

Nella scelta del Centro di assistenza fiscale o del professionista non bisogna affidarsi al caso. Se non si conosce un Caf di fiducia o un esperto è possibile rivolgersi ad un Centro di assistenza fiscale selezionato dall’elenco di quelli autorizzati e disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Negli uffici del Caf è esposta l’autorizzazione ministeriale all’esercizio dell’attività oltre a precise informazioni riguardanti gli orari di apertura, assistenza e le tariffe applicate. Chi consegna il modello già compilato non deve pagare nulla, caso contrario sarà richiesto una somma di denaro relativa al servizio prestato. Pertanto, in caso di assistenza per la compilazione, è opportuno informarsi sulle tariffe applicate. Chi ha prodotto domanda di assistenza al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, senza però inviare il 730, ora può facilmente rimediare rivolgendosi al Caf o al professionista per la compilazione della denuncia fiscale.

 

La documentazione

E’ indispensabile esibirla, anche in copia, per consentire agli esperti di verificare la corrispondenza con i dati esposti nella dichiarazione e rilasciare così il visto di conformità cioè l’attestazione da parte del Caf o del professionista abilitato che i dati inseriti in dichiarazione sono conformi ai documenti esibiti dal contribuente e che sono correttamente indicati. Tra i documenti rientrano le certificazioni che attestano le ritenute d’acconto quali il Cud e poi scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti gli oneri e le spese sostenute nel 2011. L’Unico/2011, se il contribuente indica nel 730 eccedenze d’imposta per le quali lo scorso anno, utilizzando il modello di dichiarazione Unico, chiese il riporto nella successiva denuncia dei redditi. Attestazioni di versamento delle imposte effettuate direttamente dal contribuente.

Non è invece necessario esibire la documentazione relativa all’ammontare dei redditi dichiarati quali i

certificati catastali dei terreni e dei fabbricati posseduti, il contratto di affitto stipulato e così via, né

quella relativa alla deduzione per familiari a carico come lo stato di famiglia. Devono invece essere esibiti i documenti che consentono di verificare il diritto alla detrazione e alla deduzione degli oneri quali ad esempio la copia del contratto di mutuo e del rogito notarile per l’acquisto della prima casa. La

documentazione va esibita al Caf o al professionista ma non allegata alla dichiarazione. Una volta

presentata dovrà essere conservata fino al 31 dicembre 2016 poiché, entro tale periodo, potrà essere

richiesta dall’Amministrazione finanziaria. In caso di controllo e di richiesta di documenti e chiarimenti al contribuente, sarà informato contestualmente anche il responsabile dell’assistenza fiscale che ha

rilasciato il visto di conformità. Bisogna inoltre consegnare la scheda per la destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef, anche se la scelta non è stata effettuata.<<<<<

 

 

 

 

 

 

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