ASSOCIAZIONE PENSIONATI CARICAL E BANCA CARIME
c/o UBI><Banca Carime – Viale Crati, snc – 87100 Cosenza
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Cosenza, 10 aprile 2011 Comunicazione N.69_2011
Web-site: www.asspenscarical.altervista.org

 

 

SCADE il 2 maggio il termine per la presentazione del modello 730, la cosiddetta dichiarazione
semplificata, al proprio sostituto d’imposta cioè ente previdenziale se il contribuente è pensionato o
datore di lavoro se lavoratore dipendente, a patto che il sostituto abbia deciso di prestare l’assistenza
fiscale. Per chi, invece, si rivolge ad un Caf o ad un professionista abilitato il termine ultimo di consegna
è fissato improrogabilmente al 31 maggio.
La presentazione
Chi presenta il 730 deve inserire in dichiarazione tutti i dati e gli importi necessari al sostituto d’imposta
per effettuare il calcolo delle imposte, unitamente alla busta chiusa contenente la scelta per la
destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’Irpef. La busta va consegnata anche se non è stata
espressa alcuna scelta. Il sostituto verifica che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente quindi
rilascia apposita ricevuta che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della denuncia dei redditi.
Con il 730 i coniugi possono presentare la dichiarazione in forma congiunta. Se entrambi si avvalgono
autonomamente dell’assistenza fiscale il modello può essere presentato in forma congiunta
indifferentemente al datore di lavoro o all’ente pensionistico di uno dei due. Il dichiarante deve essere
indicato barrando la casella nel frontespizio del modello. La dichiarazione congiunta non è ammessa se i
coniugi sono legalmente o effettivamente separati, nel caso di morte di uno dei avvenuta prima della
presentazione della dichiarazione, né per le dichiarazioni presentate per conto dei minori e delle persone
incapaci. Al sostituto non è dovuto alcun compenso.
La documentazione
Non deve essere allegata, né tantomeno esibita, alcuna documentazione (certificazione di redditi,
ritenute, ricevute e fatture relative a spese deducibili e detraibili). L’obbligo di conservazione
dell’originale cartaceo della dichiarazione grava sul contribuente, il quale deve mantenere la
documentazione fino alla data di prescrizione dell’azione accertativa cioè, normalmente, entro l’ultimo
giorno del quarto anno successivo alla data di presentazione e quindi entro il 31 dicembre 2015, termine
entro il quale l’Amministrazione finanziaria ha facoltà di richiederla. Se il contribuente non è in grado di
esibire quanto richiesto verrà sanzionato come per legge.
Le date
Entro il 31 maggio il sostituto controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata, esegue il
calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione modello 730 e il prospetto di
liquidazione modello 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che verranno effettuati. E’
bene controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal
sostituto allo scopo di riscontrare eventuali errori in essi contenuti. A partire dal mese di luglio sullo
stipendio e dal mese di settembre sulla pensione, il sostituto trattiene le somme dovute per le imposte, la
prima se è stata richiesta la rateizzazione, o effettua il rimborso spettante. A novembre trattiene, se
dovuta, la seconda o unica rata di acconto Irpef. Se nello stipendio o nella pensione non vi è capienza per
le imposte da versare, il rimanente importo verrà trattenuto nel mese di dicembre.


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Fonte: il Quotidiano – Domenica 10 aprile 2011
Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore Commercialista.

 

 



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