Diffondiamo una nota di Gianfranco Minotti che ha risposto ad un collega che chiedeva consulenza sulla tassazione del suo zainetto.

il quesito (omettiamo ovviamente le generalità del richiedente)

 

sono esodato da Banca Intesa dall'ottobre del 2012, ex dipendente Comit ( assegno fino a novembre 2016).
Ho ricevuto  a febbraio 2013 il 50% dello zainetto e naturalmente erano omessi i contributi da me versati dalla mia assunzione ( 1977) al 31.12.1994.
Le richiedo qual'e' la procedura da eseguire per un'istanza all'agenzia delle  entrate , se e' necessario rivolgersi ad un
legale/fiscalista e se necessario riscattare anche il 50%.
Ne gli allegati fornitemi a suo tempo dalla banca era indicato che i la tassazione sarebbe rimasta la medesima per il periodo fine 2000, tassazione ordinaria fino 2007 e 23 pcto per i restanti anni.
Io non percepisco nessun altro reddito .
Inoltre vorrei richiedere un suo giudizio sulla liquidazione fondo. Anche noi ex attivi dobbiamo (non avendo ricevuto alcuna comunicazione da ex fondo comit) dobbiamo ricorrere entro 60 gg per mezzo di posta certificata per inserirci nel passivo del fondo (naturalmente per l'ammontare accantonato)?

 

la risposta di Gianfranco (27 maggio 2013)
 

Provvedo  a  fornire  riscontro  alla  tua  sottostante  e-mail  con  le  seguenti  puntualizzazioni.

 

1)  Il  rimborso  per  l'eccedenza  di  tassazione  dello 'zainetto'   (liquidato  da  FAPA  ovvero  da  Previdsystem)  derivante  dalla  mancata  deduzione  dall'imponibile  dal 31.12.2000  del monte  di   contributi   (entro  il limite  del  4%  delle  retribuzioni annue)    versati  al  Fondo  Pensioni Comit   dall'avvio  del  rapporto  di lavoro  con  la Banca  Commerciale  Italiana  e  sino  al  31.12.1994  può essere  richiesto  con  apposita  istanza  (in carta  libera)   direttamente  dall'interessato senza  necessità  di  ricorso  all'assistenza  di  professionista  (avvocato/commercialista).

 

2) Di  detta  istanza  (da  presentare  alla  competente  Agenzia  delle  Entrate   entro  il  termine  di  decadenza  di   48  mesi  dalla  data  di  accredito  dello. 'zainetto')  ti  trasmetto  una  bozza   (aggiornata)   che  potrai  compilare  e  corredare  della  relativa  documentazione  seguendo  le indicazioni  operative  riportate  nell'apposito comunicato  del 28.11.2012   pubblicato  dall'  Associazione  'Amici  Comit - Piazza  Scala'   nel  sito  riservato  ai  soci.

 

3) Non  vi  è  alcuna  necessità  di  procedere  ad  altro  riscatto  della  posizione  previdenziale   per  le  finalità  dell' istanza.

 

4)  Per  i  c.d.  'vecchi  iscritti'  la  tassazione  del   riscatto  parziale  dello 'zainetto'  (50%)  per  mobilità    viene  effettuata 
(i) ad  aliquota  Tfr   (base  23%)  per  il  monte imponibile maturato  sino  al  31.12.2000   (al netto  della  quota  esente  costituita  dai  contributi  versati  dal  lavoratore  entro  la  soglia  del  4%  delle  retribuzioni  annue  e  dei  rendimenti  finanziari tassati  al  12,50%)   ; 
(ii)   ad  aliquota interna   per il  monte  imponibile  maturato  dall' 1.1.2001  sino  al  31.12.2006  (al netto  dei  contributi  non  dedotti  e dei  redditi  già  tassati)   e
(iii)  ad  aliquota  del  15%   ( ridotta  dell' 0,30%    per  ogni anno  di  iscrizione al  fondo  di  previdenza  complementare    fino  alla  misura  minima  del  9%)   per  il  monte  imponibile   maturato  dall'1.1.2007  (al netto dei  contributi  non  dedotti  e  dei  redditi   già tassati).

 

5) Sempre  per i c.d. 'vecchi  iscritti'  la  tassazione  dell'   (eventuale) ulteriore riscatto  dello  'zainetto'  (50%)   per  cause  diverse    viene  effettuata 
(i) ad  aliquota  Tfr   (base  23%)  per  il  monte imponibile maturato  sino  al  31.12.2000   (al netto  della  quota  esente  costituita  dai  contributi  versati  dal  lavoratore  entro  la  soglia  del  4%  delle  retribuzioni  annue  e  dei  rendimenti  finanziari tassati  al  12,50%)  , 
(ii)  a regime  ordinario  (cumulo  con  eventuali  altri  redditi percepiti  nell'anno   di  incasso  del  riscatto)  per il  monte  imponibile  maturato  dall' 1.1.2001  sino  al  31.12.2006  (al netto  dei  contributi  non  dedotti  e dei  redditi  già  tassati)  e
(iii)  ad  aliquota  del  23%   per  il  monte  imponibile  maturato  dall'1.1.2007  (al netto  dei  contributi  non  dedotti  e dei  redditi  già  tassati).

 

6) Nel  caso  di  riscatto  parziale  le  somme  riscattate  sono imputate  a partire  dai periodi più  retrodatati  e via  via  risalendo nel tempo :  vale  a  dire che  l'importo  del  riscatto  parziale  è imputato  innanzitutto  al  montante  cumulato  sino  al  31.12.2000  con  applicazione  delle  norme  fiscali  vigenti  a  quel  tempo ;  se   questo  montante  non esaurisse  l'importo  del  riscatto  si  passa  al  montante  accumulato  dal 2001  e  sino  al  31.12.2006  ed  infine  , se  del  caso,  si  passa  al  montante  accumulato  dal  2007.

 

7) Per  quanto  concerne  la  procedura  di liquidazione del  Fondo  Pensioni  Comit   i  Liquidatori  procederanno,  con  tutta  probabilità  verso  la  metà  del  prossimo  mese  di  giugno, ad inviare    ai  pensionati  ed  agli  attivi   (ivi  compresi  in  questa  categoria  anche  coloro  che ,  come  te ,  sono  usciti  dalla  Banca  a  partire  dall' 1.1.2005) le comunicazioni  portanti  l'indicazione  degli  importi   di  spettanza.   

 

8) Coloro  che  ritenessero  di vantare   un  maggior  credito (o i loro legali se presenti)  dovranno   inviare  ai  Liquidatori   le  loro  istanze/contestazioni  entro  il  termine  di  15  giorni (non  perentorio)   dal  ricevimento  delle  suddette  comunicazioni.

 

9) Il  termine  di  60  giorni  (teorico, non perentorio) decorrente  dalla  pubblicazione   dell'avviso  di  Liquidazione speciale  in  bonis  del  Fondo  Pensioni Comit  (2.5.2013)  vale per  coloro  che  non  riceveranno alcuna  comunicazione  in  quanto  esclusi  da riparti  ( es.:  soggetti  usciti  dalla  Banca  prima  del  2005  con  la  liquidazione  dello  'zainetto').    

 

 

bozza dell'istanza di rimborso fiscale (in carta libera)

 

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