sono esodato
da Banca Intesa dall'ottobre del 2012, ex dipendente Comit ( assegno fino a
novembre 2016).
Ho ricevuto a febbraio 2013 il 50% dello zainetto e naturalmente erano
omessi i contributi da me versati dalla mia assunzione ( 1977) al
31.12.1994.
Le richiedo qual'e' la procedura da eseguire per un'istanza all'agenzia
delle entrate , se e' necessario rivolgersi ad un
legale/fiscalista e se necessario riscattare anche il 50%.
Ne gli allegati fornitemi a suo tempo dalla banca era indicato che i la
tassazione sarebbe rimasta la medesima per il periodo fine 2000, tassazione
ordinaria fino 2007 e 23 pcto per i restanti anni.
Io non percepisco nessun altro reddito .
Inoltre vorrei richiedere un suo giudizio sulla liquidazione fondo. Anche
noi ex attivi dobbiamo (non avendo ricevuto alcuna comunicazione da ex fondo
comit) dobbiamo ricorrere entro 60 gg per mezzo di posta certificata per
inserirci nel passivo del fondo (naturalmente per l'ammontare accantonato)?
la
risposta di Gianfranco (27 maggio 2013)
Provvedo a fornire riscontro alla tua sottostante e-mail con le seguenti puntualizzazioni.
1) Il rimborso per l'eccedenza di tassazione dello 'zainetto' (liquidato da FAPA ovvero da Previdsystem) derivante dalla mancata deduzione dall'imponibile dal 31.12.2000 del monte di contributi (entro il limite del 4% delle retribuzioni annue) versati al Fondo Pensioni Comit dall'avvio del rapporto di lavoro con la Banca Commerciale Italiana e sino al 31.12.1994 può essere richiesto con apposita istanza (in carta libera) direttamente dall'interessato senza necessità di ricorso all'assistenza di professionista (avvocato/commercialista).
2) Di detta istanza (da presentare alla competente Agenzia delle Entrate entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di accredito dello. 'zainetto') ti trasmetto una bozza (aggiornata) che potrai compilare e corredare della relativa documentazione seguendo le indicazioni operative riportate nell'apposito comunicato del 28.11.2012 pubblicato dall' Associazione 'Amici Comit - Piazza Scala' nel sito riservato ai soci.
3) Non vi è alcuna necessità di procedere ad altro riscatto della posizione previdenziale per le finalità dell' istanza.
4) Per i
c.d. 'vecchi iscritti' la tassazione del riscatto parziale dello
'zainetto' (50%) per mobilità viene effettuata
(i) ad aliquota Tfr (base 23%) per il monte imponibile maturato
sino al 31.12.2000 (al netto della quota esente costituita dai
contributi versati dal lavoratore entro la soglia del 4% delle
retribuzioni annue e dei rendimenti finanziari tassati al
12,50%) ;
(ii) ad aliquota interna per il monte imponibile maturato dall'
1.1.2001 sino al 31.12.2006 (al netto dei contributi non dedotti e
dei redditi già tassati) e
(iii) ad aliquota del 15% ( ridotta dell' 0,30% per ogni anno
di iscrizione al fondo di previdenza complementare fino alla
misura minima del 9%) per il monte imponibile maturato
dall'1.1.2007 (al netto dei contributi non dedotti e dei redditi
già tassati).
5) Sempre
per i c.d. 'vecchi iscritti' la tassazione dell' (eventuale) ulteriore
riscatto dello 'zainetto' (50%) per cause diverse viene
effettuata
(i) ad aliquota Tfr (base 23%) per il monte imponibile maturato
sino al 31.12.2000 (al netto della quota esente costituita dai
contributi versati dal lavoratore entro la soglia del 4% delle
retribuzioni annue e dei rendimenti finanziari tassati al 12,50%) ,
(ii) a regime ordinario (cumulo con eventuali altri redditi
percepiti nell'anno di incasso del riscatto) per il monte
imponibile maturato dall' 1.1.2001 sino al 31.12.2006 (al netto dei
contributi non dedotti e dei redditi già tassati) e
(iii) ad aliquota del 23% per il monte imponibile maturato
dall'1.1.2007 (al netto dei contributi non dedotti e dei redditi
già tassati).
6) Nel caso di riscatto parziale le somme riscattate sono imputate a partire dai periodi più retrodatati e via via risalendo nel tempo : vale a dire che l'importo del riscatto parziale è imputato innanzitutto al montante cumulato sino al 31.12.2000 con applicazione delle norme fiscali vigenti a quel tempo ; se questo montante non esaurisse l'importo del riscatto si passa al montante accumulato dal 2001 e sino al 31.12.2006 ed infine , se del caso, si passa al montante accumulato dal 2007.
7) Per quanto concerne la procedura di liquidazione del Fondo Pensioni Comit i Liquidatori procederanno, con tutta probabilità verso la metà del prossimo mese di giugno, ad inviare ai pensionati ed agli attivi (ivi compresi in questa categoria anche coloro che , come te , sono usciti dalla Banca a partire dall' 1.1.2005) le comunicazioni portanti l'indicazione degli importi di spettanza.
8) Coloro che ritenessero di vantare un maggior credito (o i loro legali se presenti) dovranno inviare ai Liquidatori le loro istanze/contestazioni entro il termine di 15 giorni (non perentorio) dal ricevimento delle suddette comunicazioni.
9) Il termine di 60 giorni (teorico, non perentorio) decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di Liquidazione speciale in bonis del Fondo Pensioni Comit (2.5.2013) vale per coloro che non riceveranno alcuna comunicazione in quanto esclusi da riparti ( es.: soggetti usciti dalla Banca prima del 2005 con la liquidazione dello 'zainetto').
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